giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

Tra pm e tribunale pace ridicola toppa peggio del buco

Prima scatenano la guerra sulla sentenza di assoluzione del caso Eni-Nigeria dicendone di tutti i colori a carico degli interlocutori poi cercano di fare marcia indietro con una riunione che partorisce un comunicato “di pace”. È la storia degli ultimi giorni dei rapporti tra la procura e il Tribunale di Milano.

”La giurisdizione milanese ha sempre rispettato e valorizzato i principi costituzionali del giusto processo e dell’obbligatorietà dell’azione penale, della funzione del pm come organo di giustizia che dunque non vince e non perde i processi ma in conformità alle norme li istruisce” si legge nella nota a firma del presidente del Tribunale Roberto Bichi cofirmata dal procuratore Francesco Greco dal presidente della sezione misure di sorveglianza Fabio Roia dal numero uno dei gip Aurelio Barazzetta e dagli aggiunti Maurizio Romanelli e Eugenio Fusco.

Insomma questi signori in toga vorrebbero farci credere che non era accaduto nulla. Una riedizione di quanto gridava il mitico Everardo Della Noce durante latrasmissione “Quelli che il calcio”. “… ma alla fine non è successo niente”.

Eppure la mitica procura che fu di Mani pulite aveva spedito ai colleghi di Brescia competenti a indagare sui magistrati di Milano le parole di un testimone largamente inattendibile secondo il quale due avvocati patrocinatori di Eni  Nerio Diodà e Paola Severino ex ministro della giustizia avrebbero avuto “accesso” al presidente del Tribunale Marco Tremolada.

Brescia archiviava senza fare iscrizioni al registro degli indagati e senza interrogare nessuno. D’altronde si trattava di cosa senza fondamento. Ma proprio per questa ragione la mossa della procura era stata gravissima. E infatti il presidente Bichi aveva preso una posizione netta mettendo nero su bianco la parola “insinuazioni”.

Adesso arrivano i tarallucci e vino, la voglia di metterci una pietra sopra al fine di evitare ulteriori imbarazzi. Ma resta che la procura si era mossa come il classico elefante in cristalleria. Nonostante il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale in sede di requisitoria con grande onestà avesse affermato “qui sia chiaro non c’è la pistola fumante”. La richiesta di condanna poggiava su una sorta di prova logica nell’ambito del cosiddetto rito ambrosiano nato con Main pulite.

I giudici hanno deciso di assolvere e non si tratta certo del primo processo in tema di corruzione internazionale in cui la tesi dei pm di Milano è stata sconfitta. Anche se il comunicato congiunto quello della “pace” dice di non voler sentire di processi vinti e persi. La toppa è peggio del buco.

(frank cimini)

Tre motivi per cui il Tribunale del Riesame non serve più

Nel lontano 12 agosto del 1982, vigente ancora il vecchio codice di procedura penale, venne approvata una legge importante per ovviare alle molte carcerazioni preventive che in quegli anni emergenziali venivano disposte sia dai pm che dai Giudici istruttori, perché ai tempi era una facoltà (e talvolta persino un obbligo) di entrambi.

La legge n. 532 istituì quindi un apposito organo speciale del Tribunale composto da tre magistrati diversi da quello che aveva disposto la carcerazione preventiva, appositamente deputati al controllo dell’arresto di un imputato in corso di indagini e non ancora dichiarato colpevole da nessuna sentenza di merito.

In ragione del preciso obiettivo per il quale era stato istituito, detto organo venne chiamato Tribunale della libertà, anche se sin dall’origine la sua competenza era stata estesa anche ai provvedimenti di sequestro di cose, e non solo a quelli relativi alla libertà personale.

Con la successiva introduzione del nuovo codice di rito del 1989, l’istituto venne mantenuto anche se, con il tempo, all’originaria denominazione di Tribunale della libertà si preferì attribuirgli quella più neutra di Tribunale del riesame, anche sulla scorta del testo della norma di cui all’art. 309 Cpp che parla appunto di “riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva”.

Ma quello che ha profondamente modificato nel corso degli anni il significato originario di quell’importante riforma non è certo stato il cambio del nome, bensì l’evoluzione, che a mio parere sarebbe più corretto definire involuzione, che detto istituto ha subito, a causa di una prassi giurisprudenziale che, sempre a mio parere, ha non di poco stravolto quei principi cui si era ispirato il legislatore del 1982.

Tanto che, parlo per esperienza personale (ma credo di interpretare quella più corrente tra i miei colleghi penalisti), ormai si preferisce evitare il ricorso a detto istituto per evitare che la futura posizione processuale del proprio assistito subisca effetti pregiudizievoli.

Elenco le tre ragioni principali che hanno condotto me (ed altri) a una siffatta conclusione, e che sono il risultato di una ormai inamovibile prassi sedimentatasi nel corso degli anni, forse anche al fine di disincentivare un ricorso pretestuoso a detto rimedio che, prevedendo termini di scadenza molto brevi, nonché una competenza territoriale estesa all’intero distretto di Corte di Appello (si pensi che il TDR di Milano ha competenza su Como, Monza e Varese), avrebbe potuto “intasare” il lavoro dei magistrati appositamente preposti.

La prima “innovazione” giurisprudenziale, prontamente avallata dalla Suprema Corte di Cassazione, è stata quella dell’invenzione del cosiddetto “giudicato cautelare”, un singolare principio in materia di privazione “cautelare” della libertà, e che dovrebbe essere, per definizione, soggetta a diuturna rivalutazione fino a sentenza definitiva, che fa si che in caso di rigetto dell’originaria domanda di riesame, il detenuto debba rimanere in carcere fino al termine massimo di durata della misura, salvo che non emergano “fatti nuovi”.

Fatti nuovi che ben difficilmente dall’interno di una cella il detenuto è posto nelle condizioni di reperire, o che ancora più spesso non sono reperibili neppure volendo e potendo, perché, in caso tanto per dire di contestazione sulla qualificazione giuridica e non sul fatto, non ci possono essere “fatti nuovi” se non il futuro esito del processo.

E’ evidente che di fronte a quel rischio, molto “concreto” vista la tendenza alquanto restrittiva dell’odierno Tribunale del riesame, che, non lo si dimentichi, è spesso “investito” da Ordinanze corpose e complesse, per completare le quali un GIP magari ha impiegato dei mesi, sia preferibile evitare il passaggio da quelle “forche caudine”, affidandocisi al tentativo di lentamente convincere il proprio giudice preliminare di un successivo affievolimento della misura originariamente disposta.

E quindi si rinuncia a quel previsto immediato controllo da parte di tre giudici “terzi” sull’arresto preventivo disposto da un GIP in assenza di contraddittorio e sulla sola base della richiesta del PM.

La seconda, e non meno rilevante interpretazione giurisprudenziale, è stata quella di far sempre premettere alle motivazioni di rigetto un’accurata disamina degli indizi a carico del reo fino a redigere una vera e propria sentenza di condanna anticipata, anche quando oggetto di devoluzione (che in materia di impugnazioni dovrebbe costituire un principio cardine del nostro rito) era esclusivamente la sussistenza o meno delle esigenze cautelari che giustificavano l’arresto provvisorio di un gravemente indiziato di reato, e non già la congruità provvisoria del quadro indiziario.

E questo, persino in quei casi in cui ad essere devoluta è solo l’intervenuta attenuazione di quelle esigenze al fine di una sostituzione della misura in atti in altra meno gravosa e pure prevista dall’Ordinamento, perché, tanto per fare un esempio, nel frattempo è intervenuto l’interrogatorio di garanzia avanti al GIP in cui l’indagato ha risposto.

Anche qui è evidente che di fronte al rischio concreto di vedersi costruire una sentenza anticipata di condanna, che magari “raddrizza” alcune lacune dell’iniziale provvedimento del GIP, e così inevitabilmente pregiudicare il futuro processo di merito, un legale preferisca nuovamente evitare detto passaggio.

Non si dimentichi che le ordinanze del TDR vengono acquisite al fascicolo del dibattimento prima che inizi la verifica orale delle prove raccolte dal PM, con tanti saluti al giudice di merito “vergine”, che si voleva preservare con la riforma del 1988.

Infine, neppure la tempistica più rapida del TDR può venire ormai incontro alla legittima esigenza del detenuto provvisorio di ottenere un’urgente valutazione del proprio stato coercitivo, perché da qualche anno viene ritenuto rispettato il termine di decisione con il solo deposito del dispositivo, a nulla rilevando i tempi occorrenti per il successivo deposito della motivazione del diniego.

Accade così che il detenuto apprenda che per il TDR è necessario che continui ad attendere il proprio processo in carcere senza conoscerne le ragioni, e che il suo legale non possa chiedere, nei tempi originariamente previsti dalla legge, il controllo di legittimità della Cassazione su quel diniego, Cassazione che, a sua volta, impiega come minimo qualche mese prima di fissare il ricorso, da quando il fascicolo perviene a Roma.

La conclusione finale è che oggi come oggi l’istituto del Tribunale del riesame ha perduto gran parte delle prerogative per il quale era stato istituito quasi quarant’anni fa, anche se l’emergenza di allora non pare molto mutata, visti i numeri sempre molto alti nel nostro Paese di carcerazioni preventive.

Quello che suona un po’ paradossale è che ai tempi non vi era neppure un ufficio apposito con magistrati incaricati solo di detta funzione, ma si ricorreva alla rotazione di quelli dislocati presso le varie sezioni penali del Tribunale che avevano il mese di turno.

Oggi, che anche per venire incontro al sempre più crescente ricorso alla custodia cautelare è stato tutto meglio organizzato, con magistrati di ruolo, uffici, aula speciale, cancelleria ecc, a quello che era stato il glorioso Tribunale della libertà, non ci si va più, o… quasi.

avv. Davide Steccanella

Sette udienze e 5 giudici cambiati, l’odissea di un operaio paralizzato

Sette udienze,  cinque giudici cambiati, un solo testimone sentito. Quello in corso davanti al Tribunale di Lodi dall’aprile del 2016 per un grave infortunio sul lavoro è un processo che racconta molto della lentezza della giustizia italiana.

I fatti risalgono al 5 maggio del 2014 quando A.C, all’epoca 41enne, titolare di una società che aveva ricevuto in subappalto i lavori per la ristrutturazione di un’abitazione a Melzo (vicino a Milano), scivola da un parapetto e si procura una lesione vertebrale che lo fa finire su una sedia a rotelle, senza possibilità di recupero.
La Procura di Lodi apre e chiude in soli sei mesi l’indagine a carico del rappresentante legale della ditta che ha dato i lavori in subappalto ad A.C., accusandolo di lesioni aggravate. E’ con l’inizio del processo che l’iter giudiziario si arena. Il pm emette una citazione diretta a giudizio (si salta, quindi, l’udienza preliminare) nel maggio del 2015, fissando la data d’inizio del processo nell’aprile del 2016, quasi un anno dopo.

La prima udienza viene subito rinviata al novembre del 2016 per un errore di notifica commesso dagli uffici giudiziari. Si riparte nel febbraio del 2017 con  fulmineo aggiornamento  a maggio per il cambio del giudice, nel frattempo trasferito ad altra sede. Finalmente, nel dicembre del 2017 si arriva alla costituzione delle parti, atto che certifica di fatto l’inizio del processo, ma nulla più. Tutto rimandato quindi all‘ottobre del 2018 per l’esame dei testimoni che però non si riesce a svolgere perché muta ancora il giudice. Di nuovo in aula l’8 marzo del 2019 quando dovrebbero essere sentiti tre testimoni, ma, dopo avere ascoltato uno di loro, i buoni propositi del giudice svaniscono perché incombono, stipati  in fondo all’aula, una trentina di testimoni che attendono di essere sentiti nel procedimento fissato subito dopo. Si decide di dare a loro  la priorità e tutti convocati di nuovo, compresi i due testi non sentiti, al 27 novembre del 2019.  A.C., il lavoratore di origine albanese, aveva scelto, stando a quanto riferito dal suo legale, di provare a farsi risarcire nell’ambito di un giudizio penale e non civile pensando  che fosse la maniera più  veloce per ottenere il denaro. Quasi tutti i rinvii sono stati determinati dal cambio di giudice. Nei tribunali ‘piccoli’ accade spesso che i magistrati siano di passaggio, circostanza che non aiuta alla “ragionevole durata” del processo, diritto sancito dalla costituzione. (manuela d’alessandro)

“Ciao Pino, eri il nostro porto nella bolgia delle direttissime”

Legali e frequentatori del Palazzo di Giustizia piangono la scomparsa di Giuseppe Di Donato, da tutti conosciuto come Pino, il dirigente delle direttissime andato in pensione da poco e scomparso nei giorni scorsi (nella foto con l’avvocato Debora Piazza). Riceviamo e pubblichiamo un ricordo dell’avvocato Mauro Straini.

Nella parte più buia dei gironi infernali del palazzo di giustizia, piano terra, sezione direttissime, dove la durezza dei processi penali quotidianamente si celebra nel modo più drammatico, la tua cancelleria, per me, per noi avvocati, è sempre stato un porto sicuro. 

Gente simpatica, intelligente. E tu più di ogni altro, Pino. 

Una questione di stile.

 - Ciao Pino, per quel ’299′ ci sono novità, il giudice ha deciso se dare dare gli arresti domicliari? 

E quasi sempre le novità erano negative.

 - E’ un rigetto. Resta in carcere.

Anzi, lo dicevi con due g: un riggetto, con il tuo indimenticabile accento romano. 

Ma lo dicevi in un modo che saperlo da te era un po’ meno peggio: lo dicevi come uno che sa che forse di tutto questo potrebbe anche farsene a meno, però c’è, e allora tocca fassene ‘na ragione, perché così è la vita.

Così è la vita, caro Pino. 

Professionale, competente, intelligente, serio, umano, simpatico sempre. 

Ciao Pino, ci mancherai. Con te se ne va un pezzo di storia del Palazzo.

Tenta di impiccarsi in Tribunale, salvato da un agente

 

C’è uno stanzone con le sbarre nel cortile del tribunale. Per chi conosce il palazzo, ci si arriva entrando dalla carraia di via Freguglia e seguendo il pavé in leggera discesa, poi infilandosi nel tunnel che porta al cortile della fontana. Sulla destra, c’è quella stanza in cui i detenuti in attesa del processo per direttissima vengono sistemati. Aspettano li, finché arriva il loro turno.

Ieri un detenuto di origine araba, in quella cella, è riuscito a fare un cappio con una fascia, a fissarlo in alto, a infilare il collo nel nodo scorsoio e a stringere. Era in attesa della propria udienza di convalida dell’arresto, per un furto. Si è salvato perché un agente della polizia di Stato è intervenuto in tempo, tagliando quella fascia con cui il detenuto si era impiccato. Il suo processo è stato rinviato, lui è stato portato di corsa in pronto soccorso, in ambulanza. L’udienza di convalida dovrebbe tenersi questa mattina.