La sensazione era ormai netta, di fronte ai comportamenti pressoché costanti ed uniformi dei giudici preliminari: a Milano le sentenze di ‘non luogo a procedere’ non esistono più, come se la norma che assegna al giudice preliminare la facoltà di non rinviare a giudizio gli imputati fosse stata tacitamente cancellata dal codice di procedura penale.
Invece la norma è ancora lì, al suo solito posto, all’articolo 425 del codice di procedura penale. Fa finta di essere viva, ma è morta. E a confermarlo agli avvocati milanesi ha provveduto, con encomiabile franchezza, proprio un giudice preliminare: Sofia Fioretta, invitata a parlare ad un evento formativo della Camera penale.
E la Fioretta ha spiegato, dati alla mano: davanti alle richieste di rinvio a giudizio presentate dalla Procura, i casi in cui il giudice dice ‘no’ sono praticamente inesistenti. Un centinaio in un anno quelli in base al primo comma, cioè i proscioglimenti inevitabili per motivi formali: come quando la querela della vittima era indispensabile ma non è mai stata presentata o è stata ritirata. Zero quelli a norma del terzo comma, la norma che dava al giudice il potere di sindacare se gli elementi addotti dalla pubblica accusa erano ‘insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio’. In un anno, non è mai accaduto una sola volta che le tesi del pm venissero bocciate in udienza preliminare.
Come è possibile che si sia arrivati ad abdicare in questo modo a una funzione prevista dal codice, svuotando di fatto di significato l’udienza preliminare che del codice è un asse portante? I gip danno in qualche modo la colpa alla Cassazione, che negli ultimi anni annullerebbe regolarmente le loro sentenze di non luogo a procedere, accogliendo i ricorsi presentati dalla Procura. Si narra di annullamenti quasi surreali, come quello che riguardò il proscioglimento di un medico di cui sia la perizia della Procura che quella del gip avevano sancito la regolarità del comportamento: la Cassazione ordinò che venisse comunque mandato a processo, perché magari una nuova perizia avrebbe potuto ‘incastrarlo’. Sta di fatto che lo stesso presidente dell’ufficio dei giudici preliminari, Aurelio Barazzetta, ha fatto presente recentemente ai suoi colleghi che – se così stanno le cose – tanto vale rinviare tutti a giudizio, lasciando poi che la rogna venga sbrigata dai giudici del dibattimento. E amen se l’imputato deve affrontare costi e patemi di un processo che magari non meritava.
Per attutire l’asprezza del ‘new deal’, i giudici si appellano a qualche altro dato: secondo cui, almeno a Milano, è la stessa Procura della Repubblica a fare da filtro, scremando le inchieste in cui l’innocenza dell’imputato è evidente, con oltre diecimila richieste di archiviazione all’anno. Ma resta il fatto che per tutti gli altri arriva la richiesta di rinvio a giudizio accolta a occhi chiusi dal gip, destinata a costare anni di processi che in percentuale non esigua approderanno alla assoluzione: la stessa assoluzione che lo stesso gip avrebbe potuto disporre a suo tempo. Intanto: vite e carriere rovinate, soldi spesi.
Che fare? Nel suo intervento al seminario dei penalisti, il giudice Fioretta ha suggerito il rimedio: se proprio siete convinti della innocenza del vostro assistito, chiedete il giudizio abbreviato. Ma, come la stessa gip sa bene, in questo modo l’imputato si ‘brucia’ un grado di giudizio, e in caso di condanna si ritrova con l’appello come unico spiraglio di merito per vedere riconosciute le proprie ragioni. Insomma, in un modo o nell’altro a venire sacrificate sono quelle tutele che il codice di procedura penale aveva introdotto come vera svolta rispetto al vecchio processo inquisitorio ereditato dal fascismo. (orsola golgi)