giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

Per il gip di Cappato “non c’è il diritto alla morte dignitosa in Italia”

 

In Italia “non esiste il diritto a una morte dignitosa”. Lo scrive il gip di Milano Luigi Gargiulo nel provvedimento con cui ha disposto l’imputazione coatta di Marco Cappato  per l”’aiuto al suicidio’ di Fabiano Antoniani. Un diritto che invece per la Procura andrebbe riconosciuto di fronte a “vite percepite, da chi le vive, indegne, inumane e troppo dolorose per essere sopportate”, come nel caso del 40enne Dj Fabo, rimasto cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale. Per i pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini l’esponente radicale non doveva subire un processo perché avrebbe ‘solo’ aiutato Antoniani a esercitare un proprio diritto.

Perché per il giudice invece non esiste il diritto alla morte dignitosa? Anzitutto, la sua esistenza “incontra un insormontabile ostacolo nell’assenza di una previsione normativa che facoltizzi questa scelta”. E un giudice non può trsformarsi in legislatore “perché introddurebbe nell’ordinamento un diritto inedito e, soprattutto, ne filtrerebbe l’esercizio, limitandosi ai casi in cui sussistano tali requisiti, peraltro meritevoli di una formulazione generale, astratta e rispetttosa del canone di precisione che una simile materia richiede”.

E nemmeno arrivare a questo diritto è possibile, come hanno fatto i pm, rivolgendosi ai principi costituzionali e alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

In assenza di “un quadro normativo preciso”, scrive Gargiulo, “ammettendo il diritto a una morte dignitosa (per mano propria, previa altrui agevolazione o direttamente per mano altrui) per coloro che percepiscono la loro esistenza come troppo dolorosa” ci sarebbe  “il rischio assai concreto di un eccessivo, incontrollato accesso a tale opzione: si pensi ai casi di persone che percepiscono l’indegnità della propria vita a causa di patologie depressive, il cui giudizio sulla propria esistenza è pesantemente inficiato da tale condizione”.

Neppure le vicende di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro possono spingere a ipotizzare il diritto alla morte dignitosa.  “Nel contesto attuale – ammette il giudice -  esiste certamente un diritto a lasciarsi morire  per mezzo del rifiuto del trattamento sanitario (articoli 13 e 32 cost.)” ma in questi casi la morte arriva “non già per l’apporto di un elemento esterno ma per la naturale evoluzione delle patologie resa possibile dall’interruzione dei dispositivi che consentivano la protrazione dell’esistenza”.

Infine, anche il disegno di legge sul fine vita in discussione alla Camera “manterrebbe impregiudicata la piena responsabilità penale per chi agevolasse o istigasse l’altrui suicidio”. Insomma, per il giudice in questo momento non c’è nessuna strada percorribile per sancire il diritto a una morte dignitosa e Cappato va processato davanti a una corte d’Assise per un reato che prevede pene da 5 a 12 anni.  (manuela d’alessandro)

Imputazione coatta Cappato

Dj Fabo: per i pm esiste il “diritto al suicidio” per chi soffre come lui

 

Per chi è nelle condizioni di Fabiano Antoniani, il giovane dj rimasto cieco e tetraplegico in seguito a un incidente stradale, esiste il“diritto al suicidio”. Dalle motivazioni integrali della richiesta di archiviazione per Marco Cappato, accusato di ‘aiuto’ al suicidio’ per averlo portato nella clinica svizzera ‘Dignitas’, emerge un principio che, se accolto, potrebbe incidere un punto di svolta nei ‘pellegrinaggi’ in Svizzera degli italiani che cercano una fine alle loro sofferenze.  Anche se i magistrati, ai quali è toccato in questo caso supplire alla mancanza di una legge, invocano “un urgente intervento del legislatore per disciplinare rigorosamente tale diritto in modo da prevenire il rischio di abuso, ad esempio sotto forma di pratiche di eutanasia, nei confronti di persone il cui consenso non sia sufficientemente certo”.

“Nelle condizioni in cui si trovava – argomentano Tiziana Siciliano e Sara Arduini – e con l’esito che gli era stato prospettato in caso di rinuncia alle cure, bisogna riconoscere che il principio del rispetto della dignità umana impone l’attribuzione a Fabiano Antoniani, e in conseguenza a tutti gli individui che si trovano nelle medesime condizioni, di un vero e proprio ‘diritto al suicidio’ attuato in via indiretta mediante la ‘rinunzia alla terapia’, ma anche in via diretta, mediante l’assunzione di una terapia finalizzata allo scopo suicidario”. Nel provvedimento, i magistrati ricordano come Antoniani avesse ricevuto una “prognosi irreversibile” e sottolineano le “condizioni drammatiche” in cui versava. “Quasi per un assurdo scherzo del destino – scrivono – la patologia che l’aveva privato della vista e del movimento non l’aveva reso insensibile al dolore” e “il corpo, inerte, era era percorso da insostenibili spasmi di sofferenza più volte al giorno”.

Il riconoscimento del “diritto al suicidio” per chi si trova nelle condizioni del dj rappresenta un ‘passo oltre’, spiegano i pm, rispetto a quello a “lasciarsi morire”, già sancito in altre vicende giudiziarie, come quella di Eluana Englaro. “In questo caso – scrivono i magistrati -  il riconoscimento di tale diritto a “lasciarsi morire” non soddisfa allo scopo: per Fabiano Antoniani, rinunciare alle cure avrebbe significato andare incontro a un percorso certamente destinato a concludersi con la morte, ma solo a seguito di un periodo di degradazione a una condizione ancora peggiore a quella in cui si trovava nel momento in cui ha preso la sua decisione. L’ordinamento italiano, che ha come fine ultimo proprio il perseguimento del ‘pieno sviluppo della persona umana’, non può consentire una così grave lesione della dignità di un individuo”. “Qualora si dovesse rigettare l’interpretazione proposta della norma – concludono i pm Siciliano e Arduini – riteniamo che dovrebbe essere necessariamente sollevata questione di legittimità costituzionale della stessa, al fine di verificarne la compatibilità con i principi fondamentali di dignità della persona umana e di libertà dell’individuo, garantiti tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. Nei prossimi giorni toccherà al gip Luigi Gargiulo decidere se accogliere o meno la richiesta dei pm.

(Manuela D’Alessandro)

testo integrale richiesta archiviazione pm su Cappato

Pm , archiviare Cappato. “Aiutò Dj Fabo a esercizio diritto alla dignità”

 

Per i pm milanesi che hanno chiesto l’archiviazione di Marco Cappato in relazione alla morte di Dj Fabo nella clinica svizzera ‘Dignitas’ il diritto – dovere alla vita non è un monolite inscalfibile ma va bilanciato con altri diritti fondamentali, come quello alla dignità. In questa prospettiva, un atto in teoria antigiuridico, come aiutare una persona a suicidarsi , perde il suo carattere di anti giuridicità a determinate condizioni, se viene effettuato per agevolare l’esercizio del diritto alla dignità e quello di non subire trattamenti sanitari obbligatori (articolo 32 della Costituzione). Condizioni che sono costituite, nel ragionamento dei pm, dall’esistenza di una documentata malattia con una prognosi infausta e da gravi sofferenze che non si possono alleviare.

Spiegano i pm: Fabiano Antoniani non poteva suicidarsi perché era cieco e paralizzato e se avesse deciso di togliere i supporti respiratori che lo mantenavano in vita sarebbe morto dopo giorni di agonia e sofferenza contrari all’umana dignità.

“Pratiche di suicidio assistito – scrivono i pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini -  non costituiscono una violazione del diritto alla vita quando siano connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di sofferenze  o ritenuta intollerabile e/o indegna dal malato stesso. Non pare peregrino affermare che la giurisprudenza anche di rango costituzionale e sovranazionale ha inteso affiancare al principio del diritto alla vita tout court il diritto alla dignità della vita  inteso come sinonimo dell’umana dignità”.

Nella richiesta di archiviazione, che verrà valutata da un gip nei prossimi giorni, si fa osservare che Cappato ha svolto ‘solo’ una “condotta di trasporto” aiutando Dj Fabo a raggiungere la Svizzera. Una condotta che comunque potrebbe rientrare nell’ampia formulazione dell’agevolazione al suicidio richiesta dall’articolo 580 del codice penale, ma per i pm non c’è reato perché il tesoriere dell’associazione ‘Coscioni’ ha agito per aiutare Dj Fabo nell’esercizio di un suo diritto.
Nel complesso ragionamento lungo una quindicina di pagine, i magistrati evidenziano che il “diritto alla vita va esteso al diritto alla dignità della vita”. E per dare forza alle loro tesi ricostruiscono l’iter delle sentenze che, a loro dire, ha aperto dei ‘margini’ sulle pratiche del fine – vita. In particolare, viene dato spazio al caso di Eluana Englaro, la giovane a cui venne ‘staccata la spina’ dopo 17 anni di agonia, nell’ambito del quale è stato sancita dal Tribunale di Milano la possibilità di non accettare le cure anche se ti portano alla morte, qualora siano contrarie alla dignità. Centrale nella tesi dei pm è il concetto che dignità significa anche autodeterminarsi nelle scelte sulla propria salute. I magistrati citano poi una setenza del gup di Roma sulla vicenda di Piergiorgio Welby che definì un diritto soggettivo quello di rifiutare le terapie anche se questo può portare allla propria morte. Ampio risalto viene dato anche ad alcune pronunce  della Corte Costituzionale che pongono un limite alle cure nel rispetto “dell’insieme dei valori che si compendiano nel concetto di dignità umana”. Valorizzate  anche alcune sentenze della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) dalle quali emerge che il suicidio assistito non costituisce una violazione del diritto alla vita quando ci siano situazioni oggettive di malattia incurabile e di gravi sofferenze del malato. Dunque, per i pm, sempre con riferimento a questa giurisprudenza,  non esisterebbe un diritto al suicidio assistito che si declina una volta per tutte ma che va valutato solo in presenza di determinate condizioni che, suggeriscono i magistrati, il legislatore potrebbe indentificare. (manuela d’alessandro)