giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

Tre motivi per cui il Tribunale del Riesame non serve più

Nel lontano 12 agosto del 1982, vigente ancora il vecchio codice di procedura penale, venne approvata una legge importante per ovviare alle molte carcerazioni preventive che in quegli anni emergenziali venivano disposte sia dai pm che dai Giudici istruttori, perché ai tempi era una facoltà (e talvolta persino un obbligo) di entrambi.

La legge n. 532 istituì quindi un apposito organo speciale del Tribunale composto da tre magistrati diversi da quello che aveva disposto la carcerazione preventiva, appositamente deputati al controllo dell’arresto di un imputato in corso di indagini e non ancora dichiarato colpevole da nessuna sentenza di merito.

In ragione del preciso obiettivo per il quale era stato istituito, detto organo venne chiamato Tribunale della libertà, anche se sin dall’origine la sua competenza era stata estesa anche ai provvedimenti di sequestro di cose, e non solo a quelli relativi alla libertà personale.

Con la successiva introduzione del nuovo codice di rito del 1989, l’istituto venne mantenuto anche se, con il tempo, all’originaria denominazione di Tribunale della libertà si preferì attribuirgli quella più neutra di Tribunale del riesame, anche sulla scorta del testo della norma di cui all’art. 309 Cpp che parla appunto di “riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva”.

Ma quello che ha profondamente modificato nel corso degli anni il significato originario di quell’importante riforma non è certo stato il cambio del nome, bensì l’evoluzione, che a mio parere sarebbe più corretto definire involuzione, che detto istituto ha subito, a causa di una prassi giurisprudenziale che, sempre a mio parere, ha non di poco stravolto quei principi cui si era ispirato il legislatore del 1982.

Tanto che, parlo per esperienza personale (ma credo di interpretare quella più corrente tra i miei colleghi penalisti), ormai si preferisce evitare il ricorso a detto istituto per evitare che la futura posizione processuale del proprio assistito subisca effetti pregiudizievoli.

Elenco le tre ragioni principali che hanno condotto me (ed altri) a una siffatta conclusione, e che sono il risultato di una ormai inamovibile prassi sedimentatasi nel corso degli anni, forse anche al fine di disincentivare un ricorso pretestuoso a detto rimedio che, prevedendo termini di scadenza molto brevi, nonché una competenza territoriale estesa all’intero distretto di Corte di Appello (si pensi che il TDR di Milano ha competenza su Como, Monza e Varese), avrebbe potuto “intasare” il lavoro dei magistrati appositamente preposti.

La prima “innovazione” giurisprudenziale, prontamente avallata dalla Suprema Corte di Cassazione, è stata quella dell’invenzione del cosiddetto “giudicato cautelare”, un singolare principio in materia di privazione “cautelare” della libertà, e che dovrebbe essere, per definizione, soggetta a diuturna rivalutazione fino a sentenza definitiva, che fa si che in caso di rigetto dell’originaria domanda di riesame, il detenuto debba rimanere in carcere fino al termine massimo di durata della misura, salvo che non emergano “fatti nuovi”.

Fatti nuovi che ben difficilmente dall’interno di una cella il detenuto è posto nelle condizioni di reperire, o che ancora più spesso non sono reperibili neppure volendo e potendo, perché, in caso tanto per dire di contestazione sulla qualificazione giuridica e non sul fatto, non ci possono essere “fatti nuovi” se non il futuro esito del processo.

E’ evidente che di fronte a quel rischio, molto “concreto” vista la tendenza alquanto restrittiva dell’odierno Tribunale del riesame, che, non lo si dimentichi, è spesso “investito” da Ordinanze corpose e complesse, per completare le quali un GIP magari ha impiegato dei mesi, sia preferibile evitare il passaggio da quelle “forche caudine”, affidandocisi al tentativo di lentamente convincere il proprio giudice preliminare di un successivo affievolimento della misura originariamente disposta.

E quindi si rinuncia a quel previsto immediato controllo da parte di tre giudici “terzi” sull’arresto preventivo disposto da un GIP in assenza di contraddittorio e sulla sola base della richiesta del PM.

La seconda, e non meno rilevante interpretazione giurisprudenziale, è stata quella di far sempre premettere alle motivazioni di rigetto un’accurata disamina degli indizi a carico del reo fino a redigere una vera e propria sentenza di condanna anticipata, anche quando oggetto di devoluzione (che in materia di impugnazioni dovrebbe costituire un principio cardine del nostro rito) era esclusivamente la sussistenza o meno delle esigenze cautelari che giustificavano l’arresto provvisorio di un gravemente indiziato di reato, e non già la congruità provvisoria del quadro indiziario.

E questo, persino in quei casi in cui ad essere devoluta è solo l’intervenuta attenuazione di quelle esigenze al fine di una sostituzione della misura in atti in altra meno gravosa e pure prevista dall’Ordinamento, perché, tanto per fare un esempio, nel frattempo è intervenuto l’interrogatorio di garanzia avanti al GIP in cui l’indagato ha risposto.

Anche qui è evidente che di fronte al rischio concreto di vedersi costruire una sentenza anticipata di condanna, che magari “raddrizza” alcune lacune dell’iniziale provvedimento del GIP, e così inevitabilmente pregiudicare il futuro processo di merito, un legale preferisca nuovamente evitare detto passaggio.

Non si dimentichi che le ordinanze del TDR vengono acquisite al fascicolo del dibattimento prima che inizi la verifica orale delle prove raccolte dal PM, con tanti saluti al giudice di merito “vergine”, che si voleva preservare con la riforma del 1988.

Infine, neppure la tempistica più rapida del TDR può venire ormai incontro alla legittima esigenza del detenuto provvisorio di ottenere un’urgente valutazione del proprio stato coercitivo, perché da qualche anno viene ritenuto rispettato il termine di decisione con il solo deposito del dispositivo, a nulla rilevando i tempi occorrenti per il successivo deposito della motivazione del diniego.

Accade così che il detenuto apprenda che per il TDR è necessario che continui ad attendere il proprio processo in carcere senza conoscerne le ragioni, e che il suo legale non possa chiedere, nei tempi originariamente previsti dalla legge, il controllo di legittimità della Cassazione su quel diniego, Cassazione che, a sua volta, impiega come minimo qualche mese prima di fissare il ricorso, da quando il fascicolo perviene a Roma.

La conclusione finale è che oggi come oggi l’istituto del Tribunale del riesame ha perduto gran parte delle prerogative per il quale era stato istituito quasi quarant’anni fa, anche se l’emergenza di allora non pare molto mutata, visti i numeri sempre molto alti nel nostro Paese di carcerazioni preventive.

Quello che suona un po’ paradossale è che ai tempi non vi era neppure un ufficio apposito con magistrati incaricati solo di detta funzione, ma si ricorreva alla rotazione di quelli dislocati presso le varie sezioni penali del Tribunale che avevano il mese di turno.

Oggi, che anche per venire incontro al sempre più crescente ricorso alla custodia cautelare è stato tutto meglio organizzato, con magistrati di ruolo, uffici, aula speciale, cancelleria ecc, a quello che era stato il glorioso Tribunale della libertà, non ci si va più, o… quasi.

avv. Davide Steccanella

La vera sconfitta della giustizia italiana è il Davigo pensiero

Chiunque mi conosce sa che non sono mai stato uno strenuo difensore della categoria professionale cui appartengo. Dopo oltre 30 anni che faccio questo mestiere ho imparato ad apprezzare il valore delle singole persone, indipendentemente dalla funzione che svolgono, credo forse di avere più amici tra i magistrati che tra i colleghi, perché continuo a pensare che quello che quotidianamente facciamo in tribunale, ognuno nei rispettivi ruoli, sia appunto un mestiere, e non una missione che ci divide in due “sette” esistenziali, inespugnabili e contrapposte.

Le recenti (ed ennesime) esternazioni gravemente offensive del dottor Davigo sulla figura dell’avvocato, con tutto quello che ne è conseguito a livello di “tifo”, non sono altro che il prodotto finale di una cultura becera che da troppi anni è stata fatta passare impunemente presso l’opinione pubblica e per la quale siamo un po’ tutti colpevoli.

Quella che per anni ha descritto ai non addetti ai lavori gli avvocati come dei furbastri che con metodi degni del peggior “azzeccagarbugli” lucrano sul crimine impunito contrastando con ogni “cavillo” il serio lavoro dei magistrati, unico baluardo impegnato a salvare il paese da una pletora di ladri.

Basta leggere le principali argomentazioni che hanno sorretto la recente approvazione della legge sulla prescrizione, dove il principale accusato era il legale, reo di interporre impugnazioni (previste per legge), al solo fine di consentire al proprio cliente di farla franca a discapito delle vittime dei peggiori misfatti.

O le modalità con le quali vengono quotidianamente date sui media le notizie di arresti preventivi o condanne provvisorie, in raffronto a quelle che attestano assoluzioni o scarcerazioni.

Ogni qualvolta un pm, che fino a prova contraria dovrebbe essere una “parte” processuale al pari del difensore, arresta chi ritiene sospetto di avere commesso un delitto, i titoli parlano di “killer catturato”, “banda sgominata”, “sistema di malaffare stroncato” e “decapitata la centrale del crimine”, mentre se per ipotesi un magistrato non riesce a scrivere in oltre due anni le ragioni per le quali ha appioppato anni di galera a un cittadino (anche al fine di consentirgli una legale rivalutazione della propria posizione), si grida allo scandalo per il mafioso o pedofilo (anche se ovviamente per la legge tale ancora non è), uscito vergognosamente di galera per scadenza termini.

Se una gigantesca costruzione accusatoria di una Procura frana miseramente al successivo vaglio del giudicante tutte quelle pagine di giornale che per mesi, e spesso anni, avevano sbattuto il mostro in prima pagina, ne riferiscono con malcelata compostezza preannunciando successivi gradi di giudizio.

Il risultato è che ormai per la gran parte degli italiani sarebbe auspicabile che i processi venissero fatti senza l’intralcio degli avvocati e che i codici di procedura si limitassero ad indicare ai magistrati il modo più spiccio per sbattere in galera l’arrestato di turno, perché, come ha sostenuto anche il citato dottor Davigo, gli imputati si dividono in due categorie: quelli che vengono condannati e quelli che riescono a cavarsela per mancanza di prove.

La vera sconfitta dell’attuale sistema penale italiano è questa, per mio conto. L’avere inculcato nei cittadini l’idea che il processo è una farsa se non si conclude con la condanna e che il lavoro di chi è chiamato a fare rispettare le leggi nell’interesse del proprio cliente sia non solo inutile, ma addirittura dannoso per la collettività.

Per questo avrei gradito leggere qualche intervento in più da parte dei magistrati che sanno benissimo che la loro delicata funzione trova un senso solo se continua ad essere tutelato al massimo il diritto di difesa, perché il giorno che dovessero finire per “farsi il processo da soli”, anche loro avranno cessato di esistere.

Avvocato Davide Steccanella

Intervista a Steccanella: “Lotto per non far morire Battisti in carcere”

Davide Steccanella gode di un doppio, prezioso punto di vista: da sei mesi è l’avvocato di Cesare Battisti, a cui sta cercando di far scontare una pena coerente con la Costituzione sia nell’entità che nei modi; da un’altra prospettiva, che ‘allena da anni’, è uno dei massimi storici degli anni del terrorismo italiano e non solo, autore di testi fondamentali  come ‘Gli anni della lotta armata: cronologia di una rivoluzione mancata’. Per la prima volta da quando affianca Battisti, catturato in Bolivia a gennaio dopo 37 anni di latitanza e in carcere per scontare due ergastoli relativi a 4 omidici, Steccanella si concede in un’intervista a tutto campo.

Cosa significa per te, che ha studiato anche da storico quel periodo pur non avendolo mai  vissuto direttamente, difendere Cesare Battisti?

Avrei preferito continuare a occuparmene da storico, sicuramente non avrei mai pensato da avvocato di scrivere un’istanza su fatti commessi nel 1979. All’inizio è stato difficile,  però nel momento in cui una persona in stato di detenzione mi nomina come avvocato non posso che fare solo l’avvocato e dimenticare di essere uno storico. Da quell’istante, considero il mio cliente una persona che ha necessità di una difesa tecnica e quello è il mio approccio, anche  se è senz’altro singolare fare diventare cronaca giudiziaria quella che è invece è storia. La situazione di Battisti è molto particolare perché qui non soltanto si parla di fatti commessi 40 anni fa ma lui è una persona che è andata via dall’Italia 40 anni fa, nel 1979 quando, dopo  due anni di galera, è stato fatto evadere da altri, è andato all’estero e non ha più fatto rientro nel nostro Paese. Ora, chiunque abbia potuto vivere in Italia negli ultimi 40 anni sa che questo è un Paese completamente diverso. C’è questo duplice problema: sono vecchi i fatti ed è vecchissimo questo rapporto con lo Stato che in questo momento sta eseguendo nei suoi confronti una pena. C’è anche una difficoltà di comunicazione: Battisti è una persona abituata a parlare da anni altre lingue. Insomma, è tutto molto singolare rispetto alle precedenti mie esperienze professionali.

Prima di tornare in Italia, Battisti a un certo punto dice di essere andato dalla Francia al Brasile grazie ai servizi segreti francesi. Poi non ha mai più smentito questa storia. E’ davvero andata così e, nel caso, cos’ha ricevuto in cambio dai servizi? 

Io parlo delle cose che so e questo non lo so, il mio cliente non mi ha mai riferito modalità di questo tipo. In quegli anni sono state molte le persone che si sono sottratte alle sanzioni riparando all’estero. Non era così inusuale che un soggetto riuscisse ad andare all’estero senza bisogno dei servizi segreti. Parliamo di una persona che è da 40 anni all’estero e che di dichiarazioni ne ha fatte tante, ogni volta determinate dalla situazioni in cui si trovava. Per questo,  preferisco adeguarmi a quello che mi ha detto di persona e su questo aspetto non ho avuto nessuna conferma. Da quello che ho capito io, mi pare assolutamente compatibile la sua versione. Ai tempi anche prendere gli aerei non era così complicato come oggi, è pieno di casi, non sarebbe né il primo né l’ultimo ad averlo fatto in quegli anni, non è necessario che ci sia dietro chissà quale protezione francese.

Battisti ha ammesso di avere avuto un ruolo materiale o come mandante in quattro morti: quella del maresciallo degli agenti di custodia del carcere di Udine Antonio Santoro, del gioielliere Pierluigi Torregiani, del commerciante Lino Sabbadin e del poliziotto Andrea Campagna. La decisione  di ammettere gli addebiti dopo averli negati per anni è una decisione che ha preso lui oppure tu, come legale, gliel’ha suggerita? 

Mai nella vita ho preso una decisione per conto dei miei clienti, soprattutto se è di questa delicatezza e di questa importanza. E’ una scelta che ha fatto lui e io gli ho creato i mezzi tecnici per portarla avanti. In quel momento ho ritenuto, quello  sì, di scegliere l’interlocutore che mi sembrava più adatto e istituzionale, cioè il procuratore dell’antiterrorismo di Milano, Alberto Nobili, che, tra l’altro, è un magistrato che stimo tantissimo e di cui mi fido ciecamente. La decisone è stata sicuramente sua ma tenete conto che sono state scritte un po’ di inesattezze su questo fatto, nel senso che Battisti non ha mai negato di fare parte dei Pac che erano una delle tantissime formazioni armate di quegli anni. Lui non ha mai detto ‘Io non ho fatto la lotta armata’. Se il discorso è relativo ai singoli episodi, il negarli ha un senso di fronte alle autorità che deve riceverli. Battisti non ha mai partecipato ai processi in Italia, era in contumacia e la prima volta che ha  trovato un magistrato, cioè dopo il rientro nel nostro Paese, ha fatto quella dichiarazione. Eventuali dichiarazioni fatte ai media all’estero in precedenza vanno prese con le molle. Non è corretto dire che ha cambiato idea, ha sostanzialmente sempre ammesso la sua situazione storica e politica sulla quale ha anche scritto dei libri. A Nobili ha detto che le sentenze corrispondono al vero perché insieme a tanti altri è stato un militante dei Pac. Teniamo presente che i Pac non erano le Br,  ma un gruppo ristretto. Se fai parte dei Pac, le azioni sono quelle e pensare che fai parte dei Pac senza partecipare a quelle azioni poteva sembrare contraddittorio. In Francia o in Brasile potevano crederci, non conoscendo la storia di questo Paese, nessuno in Italia poteva immaginarlo.  

Nell’interrogatorio davanti a Nobili, Battisti ammette di  avere ucciso, sparandogli, il poliziotto Andrea Campagna “su indicazione data dal collettivo di Zona Sud in quanto Campagna era stato ritenuto uno dei principali responsabili di una retata ai danni dei compagni del collettivo Barona che erano poi stati torturati in caserma”. Come si lega quell’episodio alla vicenda di Battisti?

Quello è un fatto provato, ormai storico, anche se l’inchiesta venne archiviata, e riguarda tutti i militanti del collettivo Barona che furono sottoposti a tortura in caserma. Si sanno anche i nomi. C’entra fino a un certo punto con Battisti. Certamente fu un episodio orrendo, che però in realtà aveva riguardato una serie di persone che non c’entravano nulla coi Pac. Ho trovato onesto da parte di Battisti non strumentalizzare per se stesso quell’episodio che effettivamente non aveva nessuna attinenza. Questa è una brutta pagina di quella storia che ho anche riportato in un libro, facendo parlare i protagonisti. Il problema di quella storia è che non si è trattato di una serie di episodi giuridicamente delittuosi ma si è inserita in un gigantesco conflitto sociale che ha coinvolto  il nostro Paese per più di 15 anni. Per durare più di 15 anni in uno Stato capitalista, che non sono le montagne della Sierra Nevada, evidentemente era una situazione storica molto particolare al cui interno si colloca la microesperienza di Battisti e di migliaia di altre persone.  Che lo Stato in qualche modo abbia reagito andando oltre i mezzi consentiti è  abbastanza normale, cioè tu dichiari guerra e l’attaccato risponde. Battisti è stato un combattente di quel periodo e trovo anche che sia abbastanza coerente che non faccia il  ‘piangina’ rimproverando lo Stato. Aveva messo in conto che lo Stato reagisse in quel modo. Cioè lui non è un democratico, non puoi chiedere a Battisti di utilizzare lo sdegno democratico perché sarebbe anche contraddittorio. Battisti è l’ultimo a sorprendersi che la polizia torturasse i militanti arrestati. Non toccava a lui parlane, ma allo Stato ammettere.

Lo Stato italiano continua a  cercare i latitanti all’estero, com’era Battisti. Alcuni protagonisti di quegli anni e diversi intellettuali ritengono che lo Stato dovrebbe non limitarsi a ridurre quelli commessi all’epoca come dei fatti criminali ma anche espressione di un conflitto sociale.  E’ possibile che prima o poi accada?

C’è stato un conflitto di classe che si è inserito perfettamente in quel ventennio molto particolare di un secolo molto particolare, con guerriglie sparse in tutto il mondo. Questo lo Stato non lo vuole ammettere ma ai tempi del sequestro Moro sarebbe stata sufficiente una dichiarazione che c’era un conflitto sociale in corso per salvare la vita del politico. Lo Stato decise di non farlo allora ed è ovvio che non lo fa 40 anni dopo, ma così si continuerà a raccontare una storia monca che non fa capire né com’è nata né com’è finita, con ciò lasciandola sospesa. Tu puoi raccontare la storia solo se la definisci, se no resta lì e queste sono delle protuberanze che assomigliano a una forma di vendetta tardiva. Io sono contrario anche a recuperare i criminali nazisti, c’è poco di giuridico e tanto di vendetta, oltre al discorso della propaganda politica. Sapere che un ministro, Matteo Salvini, dice che un detenuto deve marcire in galera mi fa orrore e in questo do’ atto alla Corte d’assise d’appello di Milano, che si è occupata del caso, di avere ristabilito i giusti termini giuridici. La storia di un Paese non doveva essere delegata alla magistratura che non ha il compito di risolvere un conflitto sociale. Battisti non ha inventato la lotta armata ma faceva parte di altri 6mila cittadini condannati per lotta armata. Ho trovato ripristinato il principio secondo cui nessuno deve marcire in galera proprio nell’ordinanza che ha respinto la mia istanza di commutare in 30 anni la pena dell’ergastolo (nel provvedimento, i giudici hanno stabilito che Battisti “potrà godere dei benefici penitenziari, in virtù di un trattamento che è diretta attuazione del canone costituzionale della funzione rieducativa della pena”, ndr). In quell’ordinanza, il percorso penitenziario arrivato dalle leggi degli anni ’70  ha trovato un senso anche perché se lo Stato si limita a essere una retina che raccoglie tutti i ruderi di una guerra finita ci fa brutta figura lui. Uno Stato forte chiude i conti col passato. C’è stato bisogno di una mia istanza per ottenere il riconoscimento del ‘presofferto’, cioé i quasi 8 anni di carcere che Battisti aveva già scontato. I media hanno fatto passare il concetto che abbiamo chiesto uno sconto di pena, ma non è così. Io mi sono limitato a osservare che una parte di galera l’aveva già fatta.

Come hai trovato Battisti dal punto di vista umano?

L’ho visto per la prima volta nel carcere di massima sicurezza, è una persona di 65 anni che ha tutta una storia particolare, completamente diversa da dalla mia, per cui all’inizio è stato un po’ difficile. Quello che posso dire è che mi pare una persona sincera. Il mito  che era stato costruito non mi sembra corrispondere per niente alla persona fisica e reale che in questi mesi sto conoscendo,. Sicuramente la mia impressione è migliore di quella che la stampa aveva trasmesso.

Tu sostieni che Battisti non sia stato espulso ma estradato, e per questo gli vada applicata la pena massima dei 30 anni di carcere perché in Brasile non è previsto l’ergastolo, a differenza che in Bolivia. Perché ne sei convinto? 

In tutti gli atti pubblici della Digos non si parla mai di una procedura di espulsione, Battisti sempre viene definito come estradato e, come tale, va trattato secondo quanto stabilito dal trattato tra Brasile e Italia del 2017.  A mio parere l’Italia non può fare questa figuraccia di non rispettare l’accordo col Brasile. Non capisco le levate di scudi alla mia richiesta di commutare la pena dal carcere a vita a 30 anni su un uomo di 65 anni. Chiunque dotato di un minimo di buon senso capisce che trasformare in 30 anni la pena su una persona di questa età è di assoluta irrilevanza. Allora mi chiedo: perché tutto questo accanimento su cose che non hanno un rilievo effettivo? Significa che lo Stato va oltre, che in qualche modo vuole fargliela pagare un po’ di più e questo è sbagliato. Prendo però atto che, in questi sei mesi, gli unici soggetti coi quali ho potuto interloquire rimanendo nell’ambito del diritto sono stati i magistrati e la poliziotta Cristina Villa (tra le principali artefici della cattura in Bolivia, ndr). Meno male che mi hanno consentito di fare il mio mestiere.  Battisti ha fatto parte di una storia dolorosa, anche in questo Palazzo di Giustizia (di Milano, ndr) vediamo tutta una serie di targhe che ci ricordano le persone che sono morte in quegli anni, ma ricordiamoci che sono morte tantissime persone anche dall’altra parte e non vengono mai ricordate. Lo dicono i numeri che è stata una guerra.

A luglio scadono i sei mesi di isolamento. Cosa succederà dopo? 

Battisti è stato rinchiuso nel carcere di Oristano dove non ci sono altri detenuti qualificati come lui, cioé As2 (Alta sicurezza livello 2, ndr). Questo significa che quando scadrà la pena dell’isolamento lui continuerà a scontare in maniera illegittima l’isolamento se non verrà trasferito in una carcere dove potrà stare con altri. Che uno Stato pretenda di eseguire una pena è legittimo ma questa non deve trasformarsi in una tortura. L’isolamento è una pena ulteriore che non può andare un giorno oltre la pena comminata. Se non lo spostano da lì è invece destinato a prolungare una pena a quel punto illegale. Lui deve scontare il dovuto ma non vedo perché debba essere sottoposto a un trattamento diverso rispetto agli altri detenuti. Proverò a rivolgermi al Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) per farlo trasferire in un altro carcere ed evitargli l’isolamento oltre la pena. Bisogna trovare un carcere dove ci sono altri As2. Battisti sta scontando una pena per una storia alla quale hanno partecipato tantissimi in questo Paese, non ha inventato niente, è figlio di un’epoca. Il mio obbiettivo è che non muoia in carcere perché quando ho scelto di fare l’avvocato l’ho fatto per un Paese dove ero convinto e lo sono tuttora che i detenuti non debbano marcire in galera. In Italia manteniamo in vigore la pena dell’ergastolo che quasi tutti gli altri Stati a cui l’Italia si sente superiore per civiltà, ritengono superata. Nell’accordo su Battisti, l’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando scriveva in tre pagine, quasi scusandosi col Brasile, di avere ancora l’ergastolo e sembrava di percepire l’imbarazzo per questo. Due anni dopo sentire l’attuale Ministro che la rivendica e si augura che un detenuto marcisca in galera lo trovo inquietante non per me bensì per tutto il sistema, in primis per gli stessi operatori del diritto, avvocati e magistrati: perché allora che ci stiamo a fare? Per marcire in galera non c’è bisogno di noi.

(frank cimini e manuela d’alessandro)

 

 

 

 

 

Il legittimo Far West

Evidentemente per il nostro legislatore non solo il vituperato regime fascista, che ai tempi fece scrivere al giurista Alfredo Rocco gli articoli 52 e 55 del Codice penale, ma anche il successivo governo Berlusconi, che già intervenne nel 2005, sono stati troppo ‘tolleranti’ con i malviventi che attentano alla proprietà privata.

E’ in corso di approvazione infatti un aggiornamento delle legge sulla legittima difesa che presenta alcune innovazioni che lasciano a dir poco perplessi. L’articolo 1 della nuova legge prevede che la proporzionalità tra offesa e difesa, richiesta dall’articolo 52 del codice penale, debba essere ritenuta sempre sussistente nel caso di uso di arma legittimamente detenuta per difendere i beni propri o altrui dal, si legge, ‘pericolo di un’aggressione’, il che significa che per proteggere una ‘cosa’ si potrà legittimamente uccidere anche in assenza di aggressione alcuna. Non bastasse, il successivo articolo 2 stabilisce che anche qualora difettasse detta proporzione, chi eccede colposamente non verrà comunque più punito secondo quanto oggi previsto dall’articolo 55 del codice penale se ha agito, si legge, in un momento di ‘particolare turbamento’. Infine, dopo avere ulteriormente inasprito le pene per i delitti di violazione di domicilio, furto, rapina, la riforma si spinge anche a stabilire che in caso di assoluzione in sede penale, sarà inibito alla vittima della eccessiva reazione, anche qualsivoglia risarcimento in sede civile.

Come sempre toccherà alla sensibilità dei singoli magistrati interpretare in modo corretto concetti di rara evanescenza giuridica quali ‘pericolo’ e ‘turbamento’ per evitare che il diritto di proprietà, certamente tutelato dalla nostra Costituzione, possa prevalere su quello della vita e all’incolumità delle persone, tra le quali, con buona pace di quanto oggi pare vada di moda affermare, rientrano pur sempre anche i ‘delinquenti’, pena altrimenti la sostituzione della legge degli uomini moderni con quella della giungla o del taglione che dir si voglia.

Non troppi anni fa, qualcuno forse lo ricorderà, un gioielliere romano, tale Bruno Tabocchini, uccise il centrocampista della Lazio Luciano Re Cecconi appena costui aveva messo piede nel suo negozio fingendosi un rapinatore. Una volta appurato che il morto era disarmato, il gioielliere fu arrestato e rapidamente portato a processo con l’accusa di eccesso colposo di legittima difesa perché non era lecito sparare per salvare il borsellino, ma occorreva dimostrare il rischio percepito all’incolumità personale. Il gioielliere venne assolto ma quel che è certo è che oggi quel processo non si potrebbe neppure iniziare. Quello che stupisce è come l’attuale governo si sia distinto in questi pochi mesi in una serie di interventi legislativi sulla giustizia che paiono creare un finale paradosso che ovviamente in quanto tale non deve essere preso alla lettera ma che si ritiene non discorsasi troppo dalla realtà. Con il nuovo sistema potrebbe anche accadere che: 1) Tizio travestito sia pagato dallo Stato per fare la spia contro Caio che lavora nell’amministrazione pubblica 2) Caio venga condannato a parecchi anni di reclusione per avere accettato un biglietto del bus gratis da quel Tizio 3) dopo 25 anni di interminabili processi, Caio venga sbattuto in galera senza passare dal via anche se ormai è decrepito ma 4) se sempre Caio, mentre lo portano dentro, spara alla schiena di Sempronio che cercava di rubargli quel biglietto del bus e lo uccide come un cane, lo Stato non solo lo punisce ma gli paga anche l’avvocato.

Il mio, lo ripeto, è un paradosso ma non vorrei che alcune leggi dello Stato siano la conseguenza del fatto che nonostante in Italia ci siano più di 1800 detenuti all’ergastolo ostativo, si continui ancora da più parti a sostenere che nel nostro Paese ‘i delinquenti la fanno franca’ perché non ci sarebbe la certezza della pena. Me lo chiedo perché non credo, e i numeri non paiono smentirmi, che oggi in Italia si commettano molti più delitti di 10 anni fa, E allora, perché?

avvocato Davide Steccanella

Gli avvocati al cinema non sono mai Perry Mason

 

Solo chi non ha mai messo piede in un’aula di giustizia italiana può ancora credere che un avvocato somigli a quel Perry Mason che convinceva le giurie popolari americane con la sola forza della ragione.

Eppure la figura dell’avvocato ha da sempre attirato attori e cineasti di tutto il mondo.

Andando un po’ a zonzo per la sterminata filmografia troviamo negli anni ’50, dopo il citato Raimond Burr, lo straordinario Charles Laughton di “Testimone d’accusa” di Billy Wilder, mentre in Italia imperavano i legali macchietta alla Alberto Sordi o Vittorio De Sica che in “Altri tempi” di Blasetti conierà, nella sua memorabile arringa, quella storica definizione di “maggiorata fisica” per difendere la Lollo, non potendosi avvalere della codificata “minorata psichica”.

Passeranno molti anni prima di trovare nel cinema di casa nostra avvocati più seri, perché impegnati in processi realmente accaduti, come nel caso di Stefano Accorsi, alter ego di Raffaele Della Valle in “Un uomo per bene” di Zaccaro, oppure del meno edificante Marco Giuliani in “Sulla mia pelle” di Cremonini.

Frattanto negli anni ‘60 il grande Gregory Peck si porta a casa un Oscar per “Il buio oltre la siepe” di Mulligan, nei ’70 sono tutti impegnati a fare altro e negli ’80 l’idealista Paul Newman de “Il Verdetto” di Lumet si confronta con l’irresistibile Danny De Vito, matrimonialista uscito distrutto, al punto da riprendere a fumare, dall’esiziale “Guerra dei Roses”.

Nei ‘90 arrivano gli avvocati belli, ricchi e rampanti, si comincia con Tom Cruise, che schianta in controesame l’imbolsito Jack Nicholson in “Codice d’onore” di Reiner, prima di diventare “Il Socio” di Pollack, e si continua con un Richard Gere turlupinato dal proprio cliente in “Schegge di paura” di Hoblit, un Keanu Reeves che fa “L’avvocato del diavolo” nel film di  Hackford, di nuovo Richard Gere in “Chicago” di Marshall, fino al come sempre strepitoso Roberto Downey Jr. in “Il Giudice” di Dobkin.

Ma il politically correct imponeva di proporre anche figure più nobili, come il Mattew Mc Conaugey di “Il Momento di uccidere” di Schumacher, il Denzel Washington di “Filadelfia” di Demme, il Mat Damon di “L’uomo della pioggia” di Coppola, fino a Chris O’Donnell, nipote del condannato Gene Hackman in ”L’ultimo appello” di James Foley, oppure talentuosi squattrinati come il Dustin Hoffman di “Sleepers” di Levinson e il Joe Pesci di “Mio cugino Vincenzo” di Lynn, per mio conto tra le più riuscite interpretazioni delle loro rispettive carriere.

Infine, seppur tardivamente, faranno ingresso sulla scena anche avvocate del gentil sesso, eredi della grande Katharine Hepburn di “La costola d’Adamo” di Cuckor, e così, dopo Jessica Lange, lacerata dal conflitto familiare in “Prova d’accusa” di Costa Gravas,  troviamo Cher in “Presunto colpevole” di Yates, Susan Sarandon in “Il Cliente” di Schumacher e Emma Thompson in “Nel nome del padre” di Sheridan, fino a quella Julia Roberts, che pur non essendo iscritta all’albo, sarà lei a vincere da sola la causa di Erin Brokovic nel film di Soderbergh.

avvocato Davide Steccanella