Qual è il confine tra la critica politica e il razzismo? Il giudice Maria Teresa Guadagnino lo spiega nelle motivazioni alla sentenza di condanna inflitta all’europarlamentare leghista Mario Borghezio per diffamazione aggravata dall’odio razziale ai danni dell’allora Ministro dell’Integrazione Cécile Kyenge. Tra le altre cose, Borghezio aveva detto alla trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ che il livello culturale dell’ex esponente congolese del Governo Letta “non può essere che tribale o del ‘bonga bonga’, in quanto in Africa non esistono dei geni”.
“Il messaggio di Borghezio – scrive il giudice – non è solo di natura politica ma si traduce in disprezzo verso la persona offesa a causa della sua origine africana. Non sono possibili interpretazioni alternative al senso dispregiativo delle parole di Borghezio nei confronti della Kyenge. La donna, proprio per il colore della pelle, non deve avere i medisimi diritti dei cittadini italiani, ha una cultura inferiore a quella italiana (e, più in generale, a quella mitteleuropea) ed è per questi motivi, e non per altri, che può fare solo la casalinga, non può fare il Ministro e ha tolto a un medico italiano il posto alla Asl”. Affermazioni che non rientrano nell’ambito della critica politica e quindi della libera manifestazione del pensiero, come invocato dalla difesa, anche “perché Borghezio non conosceva la preparazione reale e le competenze della Kyenge sicché il suo giudizio si basa solo sull’appartenenza etnica”.
I giudici chiariscono anche perché hanno riqualificato il reato in diffamazione aggravata dall’odio razziale mentre la contestazione originaria dei pm era ‘propaganda di idee fondata sull’odio razziale ed etnico’. “Il concetto di propaganda razzista – argomenta Gudagnino, presidente del collegio- non è una semplice manifestazione di opinione, ma è integrata da una condotta volta alla persuasione e a ottenere il consenso del pubblico, come può avvenire, ad esempio, nel corso di un comizio o di un’assemblea”.
Borghezio è stato condannato il 18 maggio scorso al pagamento di 1000 euro di multa e a versare un risarcimento di 50mila euro all’ex Ministro. All’europarlamentare vengono riconosciute le attenuanti generiche “per il buon comportamento processuale e per quella, sia pur minima, resipiscenza dimostrata dopo il fatto nel porgere formalmente le proprie scuse in sede di assemblea parlamentare”.
(manuela d’alessandro)