giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

NoTav, da Cassazione nuova batosta per il teorema Caselli

E due. La Cassazione per la seconda volta boccia il teorema Caselli e afferma che nell’azione contro il cantiere di Chiomonte di cui rispondono 3 militanti NoTav non è ravvisabile la finalità di terrorismo. La norma prevede che chi agisce deve volere un danno grave per un paese o una organizzazione internazionale, ribadisce la Suprema Corte, spiegando inoltre che le bottiglie molotov furono lanciate solo contro i mezzi di cantiere e non contro le persone che stavano lavorando.

Le censure della procura alla motivazione del tribunale del riesame che avveva annullato l’ordinanza del gip “rasentano l’inammissibilità” scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione. La Suprema Corte conferma quanto deciso dal Tribunale al quale i pm addebitavano una lettura frammentaria degli elementi di prova e l’illogicità della motivazione.

Insomma i pm torinesi se ne dovranno fare una ragione, anche se appaiono chiaramente intenzionati in tutt’altra direzione. Dal momento che il procuratore generale Marcello Maddalena, alla vigilia della pensione è presente come rappresentante d’accusa al processo d’appello contro i 3 militanti NoTav che riprenderà il prossimo 11 dicembre.

In pensione da un po’ è invece l’ideatore del teorema, l’ex procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli, un professionista dell’emergenza fin dagli anni ’70 che ha cercato invano di trasformare un compressoricidio in una sorta di rapimento Moro. Nell’azione che risale alla notte tra il 13 e il 14 maggio del 2013 fu danneggiato infatti un compressore. Ma da quell’episodio partì non solo un’inchiesta con arresti e detenzione in regime di alta sorveglianza protrattasi per altri 4 militanti NoTav anche quando l’aggravante della finalità di terrorismo era caduta ma una campagna mediatica martellante sul pericolo della sovversione nell’alta velocità.

Del resto quando alla prima udienza del processo ai tre, poi assolti dall’accusa di terrorismo e condannati a 3 anni e 6 mesi per i reati fine, il presidente della corte comunicò che la Ue, citata dai pm tra le parti offese, comunicava di non volersi costituire parte civile, la notizia non apparve su nessun giornale. I grandi quotidiani di questo paese sono controllati direttamente o indirettamente dalle banche, molto interessate (eufemismo) alle opere dell’alta velocità. E quindi un po’ tutti i poteri hanno dato il loro contributo al cosiddetto “sistema paese” al fine di realizzare la Torino Lione devastatrice del territorio e che costa una montagna spropositata di soldi. E al sistema paese ha dato il suo ok anche la magistratura se si considera che gli appalti del Tav sembrano gli unici onesti e trasparenti in un mare di corruzione (frank cimini)

Colpo ai blog, la Cassazione rivoluziona l’informazione online ma solo per le testate giornalistiche

 

Le sezioni unite penali della Cassazione hanno stabilito  qualche giorno fa che le garanzie previste dalla Costituzione a tutela della stampa si applichino anche all’informazione attuata in modo professionale e diffusa in rete.

Una simile pronuncia è rivoluzionaria sia per il tenore della decisione, sia per alcuni passaggi della motivazione. Ma mentre l’esito ci pare condivisibile, sul ragionamento che ha condotto a tale risultato nutriamo più di una perplessità. La Corte prende le mosse da un’esigenza comunemente sentita. La diversità di disciplina tra la carta stampata e online può urtare contro un certo qual senso di uguaglianza sostanziale che indurrebbe, viceversa, ad applicare ai due fenomeni, obiettivamente molto simili, medesime regole.

Per giungere a questo risultato, però, le sezioni unite forniscono quella che ritengono essere un’interpretazione evolutiva del concetto di stampa, contenuto nell’articolo 21 della costituzione e nella stessa legge sulla stampa del 1948 , a cui non si riesce ad aderire. Secondo la Corte, tale nozione va intesa in senso ‘figurato’ e in quest’ottica corrisponderebbe esclusivamente alla stampa periodica, ovvero all’informazione giornalistica professionale, qualunque sia il mezzo con cui viene diffusa.

Una simile presa di posizione, quasi del tutto inedita nel panorama dell’ordinamento, travolge l’interpretazione tradizionale, che riconduceva alla stampa, seguendo la lettera della definizione normativa, solo le riproduzioni effettuate con mezzi meccanici e fisico chimici destinate alla pubblicazione, senza distinzione di contenuto. A tale definizione appartenevano certamente i giornali, ma anche i volantini, i libri, i manifesti,qualunque fosse l’argomento in essi trattato, mentre ne era escluso qualunque messaggio diffuso in via telematica poiché era assente, se non altro, la moltiplicazione delle copie.

L’indirizzo scelto dalla recente sentenza, discutibile di per sé, suggerisce ancora maggiore scetticismo se si considerano i corollari che la Corte esplicitamente ne trae. Sono conseguenze che vanno ben al di là della questione di diritto sottoposta dalla sezione remittente. In sintesi si tratta di questo: tutte le disposizioni previste dall’ordinamento per la stampa, e in particolare per quella periodica, trovano già oggi applicazione alle manifestazioni del pensiero diffuse in rete, a patto che queste ultime abbiano appunto natura giornalistica. Così il collegio sottolinea nella motivazione come sussista fin d’ora un obbligo di registrazione per le testate  telematiche presso la cancelleria del Tribunale, con la relativa commissione del reato di stampa clandestina per chi non adempie a tale obbligo. Ancora: i giornali online dovrebbero dotarsi di un direttore , a cui sarebbe praticabile l’articolo 57 del codice penale, con la relativa responsabilità colposa per omesso controllo  nel caso di reato commesso dal periodico da lui diretto . La giurisprudenza delle sezioni semplici, finora, aveva escluso simili ipotesi poiché, come acennato, la definizione di stampa non comprendeva la rete, circostanza che escludeva l’applicabilità a quest’ultima delle disposizioni incriminatrici previste per la stampa, in base al divieto di analogia in malam partem.

Non nascondiamo un certo scoramento dopo la lettura delle motivazioni e ci permettiamo di sperare che di questo arresto, proveniente da un organo così autorevole, resti nei repertori il dispositivo più che l’apparato di argomento che lo sostiene. (Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani da ‘Il sole 24 ore’ del 22 luglio 2015)

La sentenza della Cassazione

Il caso del magistrato ubriaco in bici fa giurisprudenza

Fa giurisprudenza la sentenza di condanna inflitta dalla Corte di Cassazione a un magistrato milanese sorpreso a guidare ubriaco la sua bicicletta. La Suprema Corte ha confermato a febbraio la pena a due mesi e venti giorni di arresto e a un’ammenda di 800 euro per il ciclista togato, verdetto che da giorni viene commentato sui principali siti specializzati in diritto.

Il reato di guida in stato di ebbrezza – questo è il cuore della pronuncia – può essere commesso anche sulle due ruote.  Per la Corte “ciò che conta è l’effettiva idoneità del mezzo ad interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pubblico degli utenti della strada”.  Fermato e sottoposto all’etilometro che aveva accertato un tasso alcolemico pari a 1,97 grammi per litro, il magistrato ha provato in tutti i modi a convincere i colleghi ad annullare le precedenti condanne che gli erano state inflitte a Brescia nei primi due gradi di giudizio. Implacabili gli ‘ermellini’: non solo hanno confermato le sentenze,  ma si sono rivelati molto severi nel distruggere tutti i motivi d’appello, a cominciare dalla “pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli non motorizzati (e segnatamente della bicicletta)”. L’imputato aveva sostenuto inoltre di essere montato in sella alla bici “spinto dalla “necessità di sottrarsi al pericolo di una danno grave alla persona” perché aveva fretta di tornare a casa per curare una fastidiosa “cefalea a grappolo”. Un argomento definito dalla Cassazione “congetturale”. Respinta, infine, la richiesta del ricorrente di riconoscere la tenuità del fatto. Non si può dire che al povero magistrato, cui va la nostra umana simpatia, sia stato riservato un trattamento di favore. Magistrato mangia magistrato, a volte. (manuela d’alessandro)