giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

Per la Cassazione la morte in cella per overdose è colpa (anche) dello Stato

I giudici civili hanno sancito la corresponsabilità dell’apparato penitenziario, condannando il ministero della Giustizia a risarcire madre e vedova di un ragazzo tossicodipendente deceduto a Regina Coeli.

Ventidue anni per avere giustizia

Lo Stato ha il dovere di garantire la tutela della vita delle persone che tiene chiuse in carcere, anche di quelle che in cella riescono a procurarsi sostanze stupefacenti e si espongono a rischi. E se non lo fa, e la droga arriva in cella e uccide, deve risarcire chi perde un figlio o un marito. Sembra un principio sacrosanto, scontato, declinato concretamente in automatico. Ma la Cassazione lo ha dovuto ribadire, chiudendo un caso dopo più di 22 anni, per dare giustizia e ristoro economico ad una madre e una vedova.

Il concorso di colpa e i risarcimenti

I giudici della Terza sezione civile, con l’ordinanza 29.826 depositata a fine 2024 e pubblicizzata di recente, hanno reso definiva la condanna del ministero della Giustizia, tenuto a pagare quasi 223 mila euro alla mamma e circa 212mila alla moglie di un giovane detenuto stroncato da un’overdose di cocaina durante la carcerazione a Regina Coeli. Gli “ermellini” hanno dato ragione ai colleghi della Corte d’appello civile di Roma, dopo una girandola di ricorsi e ribaltamenti di decisioni precedenti, inizialmente sfavorevoli alle due donne. Alla struttura carceraria è stata addebitata metà della colpa.  Il comportamento rischioso del ragazzo non basta ad escludere del tutto le responsabilità dell’apparato penitenziario, che per legge ha il compito e il dovere di controllo e di vigilanza.

Lo Stato ha cercato di chiamarsi fuori

Lo Stato ha cercato in tutti i modi di chiamarsi fuori e opporsi, attraverso l’Avvocatura di Stato, provando a ribaltare sul ragazzo cocainomane l’intero peso di una fine tragica.  Ha perso e ora il pronunciamento della Cassazione, richiamate precedenti decisioni in materia, potrebbe spianare la strada a cause simili e ad altri pesanti indennizzi. In Italia, ogni anno, si contano decine di decessi in carcere per suicidi, a volte prevedibili e annunciati, per cause accidentali o non meglio specificate, per abuso di stupefacenti e mix di psicofarmaci, per inalazione di gas dei fornelletti da campeggio utilizzati per cucinare, per malattia o per omicidi (come documenta il dossier Morire di carcere di Ristretti orizzonti, in www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/)

Le responsabilità dell’amministrazione penitenziaria

Quando un detenuto tossicodipendente muore in carcere per un’assunzione di stupefacenti – dice l’ordinanza, sintetizzata sul portale della stessa Cassazione e in siti per addetti ai lavori – c’è la responsabilità della struttura penitenziaria nella misura del 50 per cento. E questo concorso di responsabilità, nel caso trattato, è riconducibile a colpa omissiva e per due ordini di motivi. Non è stato controllato adeguatamente il ragazzo con problemi di droga, pur essendoci segnali da non sottovalutare, e non è stato impedito che la cocaina circolasse all’interno del carcere e arrivasse fino a lui.

Ecco le norme di legge violate

Le norme violate, dell’ordinamento penitenziario, sono richiamate nel provvedimento di piazza Cavour. L’articolo 1 della legge 354 del 1975 impone che siano rispettati i diritti fondamentali delle persone ristrette, in primis il diritto alla vita e all’integrità fisica. Il regolamento di esecuzione, il Dpr 230 del 2000, garantisce la sicurezza nei luoghi di detenzione, almeno sulla carta, e individua gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere. Invece il personale non ha vigilato adeguatamente su ragazzo fragile con trascorsi di dipendenza e non ha messo in atto le misure necessarie per evitare che la cocaina venisse portata e girasse tra le celle.

L’arresto per un furto e la carcerazione

Il giovane detenuto era stato arrestato il 10 marzo 2002 per il furto di un telefonino e portato nella casa circondariale di Regina Coeli. Al momento dell’immatricolazione e della visita d’ingresso aveva dichiarato di essere tossicodipendente ed era stato preso in carico dal Sert interno. Lo avevano dimesso il 12 luglio 2002, e collocato in una cella comune, perché «risultava aver superato il problema» e aveva comunicato «la volontà di condurre una nuova vita».

Morte in cella per overdose di cocaina

Non è andata così. Il 18 luglio 2002 il ragazzo ha sniffato cocaina ed è morto in carcere a 24 anni. L’autopsia ha escluso ipotesi alternative e ha certificato che lo ha stroncato l’assunzione di droga, un’overdose. Mamma e moglie si sono affidate a una avvocata e hanno portato in giudizio il ministero di Giustizia, chiedendo di essere risarcite per il danno e per le sofferenze subite e innescando il procedimento civile concluso dopo anni e anni.

Sottovalutazione del rischio di ricadute

Il ragazzo ha assunto droga per libera scelta, riconoscono i giudici di Appello e di piazza Cavour. Ma la sua «situazione era tale da rendere altamente probabile una ricaduta nella tossicodipendenza qualora, una volta dimesso dal Sert, avesse avuto la disponibilità di sostanze stupefacenti». Il quadro era noto, Nel diario clinico compilato nel carcere romano «emergeva che era tossicodipendente dall’età di 19 anni e che, pur avendo manifestato di aver avviato un percorso di affrancamento, non poteva ipotizzarsi che si fosse definitivamente disintossicato», come provato anche dall’ammissione ad un programma di recupero in una comunità di Trapani, dove avrebbe dovuto essere ricoverato e curato.

Chiusa una indagine nel giorno della morte del ragazzo

Lo stesso giorno del decesso del ragazzo, di cui nelle agenzie si stampa e negli archivi dei giornali consultati non si trova traccia, si era avuta ampia notizia dell’esecuzione di 36 ordinanze di custodia cautelare, un punto fermo messo alle indagini sullo spaccio all’interno dei penitenziari della capitale. Alcuni pregiudicati detenuti a Regina Coeli e a Rebibbia, in una intercettazione paragonata a un villaggio vacanze con tanto di animatore, avevano organizzato l’approvvigionamento di droga con l’aiuto di familiari e di poliziotti penitenziari, finiti in quattro in manette. Cocaina ed eroina entravano negli istituti nascoste in oggetti e cibi, da tacchi di scarpe a forme di pecorino scavate per far posto alle dosi.

Lorenza Pleuteri, collaboratrice di Osservatoriodiritti.it

Terrorismo, Cassazione: per Cerrone motivazione carente

“La motivazione sull’esistenza dell’ipotizzata associazione con finalità terroristiche è carente. La sovrapposizione della struttura associativa e quella del centro sociale è affermata ma non sufficientemente illustrata e non fa comprendere  in che modo la frequentazione e del centro sociale Bencivengasia già di per se espressiva dell’esistenza di un rapporto di stabile e organica compenetrazione e del sodalizio tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale”. Questo scrive la Cassazione in merito all’attività politica dell’anarchica Francesca Cerrone arrestata per  ordine dei giudici di Roma.

La Cassazione ha annullato con rinvio degli atti al Riesame per un nuovo giudizio l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Cerrone nel frattempo resta detenuta e va ricordato che la Cassazione ha impiegato dai primi d dicembre a oggi due mesi e mezzo depositare la motivazione. Non sono stati ancora depositati invece i motivideella decisione relativa ad altri quattro anarchici i quali ai primi di novembre erano stati rimandati gli atti al Riesame sempre  con annnullamento dell’ordine di carcerazione.

Per quanto riguarda la posizione di Cerrone la Cassazione ha annullato senza rinvio il mandato di arresto in riferimento alla stesura del documento “Dire e se dire” dove veniva contestata l’istigazione a delinquere anche in rapporto alla campagna di solidarietà con i detenuti. Sempre senza rinvio cassata l’accusa riguardante i fumogeni accesi durante una manifestazione davanti al carcere di Rebibbia.

In pratica il lavoro della procura, del gip autore del solito copia e incolla, e del Riesame responsabile dell’assenza totale di qualsiasi sforzo critico è stato fatto a pezzi dalla Cassazione. La suprema corte già in pasto aveva fissato dei paletti ben precisi in tema di associazione sovversiva ma le procure fanno di non capire sempre ligi ai canoni dell’emergenza infinita.

(frank cimini)

Cassazione rinvia al Riesame il “terrorismo anarchico”

La Cassazione ha annullato con rinvio a un nuovo Riesame l’accusa di associazione sovversiva finalizzata al terrorismo contestata a quattro anarchici arrestati a giugno scorso a Roma. All’origine della decisione potrebbe esserci una carenza di motivazione come avevano sottolineato i difensori degli indagati nei loro ricorsi. Bisognerà aspettare almeno una ventina di giorni per conoscere i motivi della scelta operata dalla Suprema Corte. Nel frattempo gli indagati restano in carcere.

G,i avvocati della difesa avevano presentato ricorso contro gli arresti paventando che il costante richiamo alla vicinanza ideologica a una determinata area dell’anarchismo diventasse l’unico criterio alla base degli arresti. I legali ricordavano che proprio la Cassazione aveva nel recente passato fissato dei paletti ben precisi affinché non si perseguisse il fatto ma il “tipo di autore”. Si tratta della tendenza che è storicamente rappresentata nel concetto di “diritto penale del nemico”.

Del resto al centro dell’inchiesta c’erano una serie di manifestazioni sit-in volantinaggi contro il carcere come istituzione e per denunciare le condizioni di detenzione aggravate dall’emergenza Covid. C’era e c’è il rischio di criminalizzare un pubblico attivismo politico impostato su una critica radicale anche dura a istituzioni pubbliche.

Sempre la Cassazione ha chiuso almeno per il momento un’altra partita quella relativa all’inchiesta “sorella” di quella romana avviata dalla procura di Bologna rigettando il ricorso del pm Stefano Dambruoso contro le scarcerazioni di un gruppo di anarchici finiti in carcere a maggio e poi rimessi fuori dal Riesame. Per Dambruoso noto per essere finito sulla copertina della rivista Time come cacciatore di terroristi islamici si tratta di una sconfitta su tutta la linea.

Per quanto riguarda l’indagine romana la Cassazione dovrà esaminare il prossimo 16 dicembre il ricorso di un’altra indagata Francesca Cerrone arrestata in Spagna e poi estradata.

Non è stata ancora fissata invece l’udienza sempre davanti alla Suprema Corte per discutere il ricorso dell’avvocato Ettore Grenci per conto dell’indagato Nico Aurigemma al quale era stato negato il colloquio con i genitori e la sorella. Tra i motivi del no al colloquio spiccava il parere del pm relativo al fatto che Aurigemma si era avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia. Cioè era stato penalizzato e “punito” per aver esercitato un suo diritto (frank cimini)

 

Niente diritto di sciopero se l’avvocato lo comunica via mail

Cosa c’è di più autentico, di una Pec, ovvero un messaggio certificato di posta elettronica, di cui le moderne tecnologie garantiscono “al di là di ogni ragionevole dubbio” l’identità del mittente e del destinatario, nonché l’avvenuta consegna?

Nulla, si direbbe: tant’è vero che una cospicua serie di atti giudiziari vengono notificati ai difensori con questo strumento. Bene, è il progresso! Peccato che lo stesso non valga nella direzione opposta. E che si sia recentemente arrivati al paradosso di un cinquantenne milanese, imputato di truffa, che si è visto rifilare una condanna definitiva perché il suo avvocato il giorno dell’udienza d’appello era sceso in sciopero aderendo all’astensione decida dall’Unione delle camere penali, dandone la comunicazione alla cancelleria della Corte: ma lo aveva fatto in ritardo e soprattutto utilizzando la Pec. Per la Cassazione, quella mail è carta straccia, perché “nel processo penale alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata”. E’ un orientamento già espresso dalla Cassazione in altre sentenze, ma che in questo caso viene portato alle estreme conseguenze, perché di fatto – rifiutando la mail inviata dall’avvocato – l’apparato giudiziario da un lato non riconosce il diritto di sciopero del difensore, e dall’altro rende definitiva la condanna di un cittadino che ha avuto modo di difendersi solo in primo grado. 

Il pronunciamento della Cassazione è espresso nella sentenza 44236 di quest’anno, depositata dalla Seconda sezione penale il 4 ottobre scorso. L’imputato, M.F., era accusato di avere “bidonato” un concessionario di motociclette, facendosi consegnare una due-ruote e sparendo poi nel nulla senza pagare. Per questo nel luglio 2015 era stato condannato con rito abbreviato per truffa, ma contro questa sentenza aveva fatto ricorso in appello. L’udienza in camera di consiglio viene fissata per il 22 marzo 2017. Ma all’inizio di marzo l’Unione delle camere penali indice cinque giorni di sciopero per contrastare il decreto legge del ministro Andrea Orlando, in particolare contro la modifica dei termini di prescrizione e l’ampliamento degli interrogatori per videoconferenza: astensione da tutte le udienze (tranne quelle con imputati detenuti) dal 20 al 24 marzo. Il 21, alla vigila dell’udienza, l’avvocato di M.F. comunica alla cancelleria della Corte d’appello che intende aderire all’iniziativa dell’Ucpi.

La mattina successiva, il presidente della sezione davanti alla quale è chiamato il processo decide: adesione irrituale, il processo si fa lo stesso. E la condanna inflitta in primo grado viene confermata integralmente. L’imputato non ci sta, e ricorre in Cassazione spiegando di non avere avuto modo di difendersi. Niente da fare: per la Cassazione “la comunicazione del difensore di fiducia di voler partecipare all’astensione era avvenuta tramite Pec, circostanza che legittimava la Corte a non tener conto della richiesta di rinvio”. La condanna diventa definitiva, e per soprammercato oltre alle spese processuali M.F. viene condannato anche a pagare “la somma di duemila euro alla cassa delle ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità”.  (Orsola Golgi)

Lui condannato gli altri assolti, revisione del processo per Daccò

Pierangelo Daccò l’abbiamo visto molte volte in questi anni nelle aule milanesi. Sempre più sottile e sofferente. Ha trascorso 4 anni di carcerazione preventiva, davvero un eccesso, al di là della sua colpevolezza o innocenza, per uno strumento che non dovrebbe costituire una condanna anticipata.

Quando il 3 ottobre del 2012 il gup Maria Cristina Mannocci gli inflisse per il crac del San Raffaele 10 anni col rito abbreviato (sarebbero stati 15 in ordinario) era incredulo non solo il suo avvocato ma anche il pm che aveva chiesto 5 anni e mezzo, in pratica la metà.  In appello gli venne tolto un anno e si arrivò alla sentenza definitiva a 9 anni di carcere.

Nel frattempo, è successo che alcuni imprenditori coimputati di Daccò che avevano scelto il rito ordinario siano stati assolti per dei reati che, secondo l’accusa, avevano commesso in concorso con l’uomo d’affari amico di Roberto Formigoni e suo compagno delle gite in barca (per la vicenda Maugeri è stato condannato in primo grado a 9 anni e due mesi).

Ora la Cassazione accoglie l’istanza di revisione  presentata dai legali Gabriele Vitiello e Massimo Krogh e già respinta nel settembre del 2016 dalla Corte d’Appello di Brescia. “E’ apodittica e alquanto priva di significato –  ragionano gli ‘ermellini’ –  l’affermazione dei giudici bresciani per i quali la vera ragione della diversità dell’esito dei due processi stava nella diversità del rito col quale erano stati detenuti”. Insomma, qualcosa non torna e la condanna a Daccò è stata quantomeno esagerata, se tanto o poco lo stabiliranno i giudici della Corte d’Appello di Venezia ai quali spetta il nuovo giudizio.

Secondo la Procura di Milano, a partire dal 2005, dalle casse del San Raffaele, fondato da don Luigi Verze’, sarebbero stati distratti circa 47 milioni, cinque dei quali arrivati direttamente a  Daccò, accusato, oltre che di concorso in bancarotta, anche di associazione per  delinquere finalizzata alla distrazione di fondi, all’appropriazione indebita e alla frode fiscale. Col rito  ordinario erano stati  assolti Giovanni Luca Zammarchi, Fernando Lora e Carlo Freschi in relazione a presunte sovrafatturazioni a un paio di  società.

“Siamo fiduciosi che venga scritta una pagina positiva per la giustizia italiana in una vicenda che ha tante ombre – commenta l’avvocato Vitiello – Daccò ora è domiciliari dal gennaio del 2017 dopo essere entrato in carcere, da incensurato, il 14 febbraio del 2011″. (manuela d’alessandro)

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