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“Liberi di morire come si vuole”, i giudici chiedono una rivoluzione alla Consulta
Né assoluzione né condanna per Marco Cappato. I giudici della prima corte d’Assise di Milano scelgono la terza via, chiedendo alla Corte Costituzionale di valutare la legittimità di una parte della norma che prevede il reato di ‘aiuto al suicidio’ (articolo 580 del codice penale). Una sospensione del processo ritenuta necessaria per decidere se il leader radicale è colpevole di avere fornito un aiuto materiale alla decisione di Fabiano Antoniani (meglio noto come Dj Fabo) – cieco e tetraplegico a causa di un incidente – di morire nella clinica Dignitas a Zurigo.
Nell’ordinanza, i giudici (presidente Ilio Mannucci Pacini) vanno ben oltre dal sollevare un semplice dubbio sulla costituzionalità della norma perché prendono una posizione molto netta, sostenendo che “deve essere riconosciuta all’individuo la libertà di decidere quando e come morire”, ma solo se chi decide lo fa in modo autonomo e consapevole. E infatti esultano sia Cappato, grato a Fabiano per avere fatto diventare pubblica la sua battaglia, sia il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che, assieme alla collega Sara Arduini, aveva chiesto in prima battuta l’assoluzione ‘perché il fatto non sussiste’ o, in subordine, gli atti alla Consulta. “E’ un’ordinanza impeccabile – gioisce Siciliano - che fornisce numerosi elementi di valutazione ai giudici costituzionali”. Comunque vada, i massimi interpreti della carta fondamentale fisseranno un punto ‘storico’ nel dibattito sul ‘fine vita’ dopo la recente legge sul testamento biologico che, come precisato dalla Corte d’Assise, “non ha riconosciuto il diritto al ‘suicidio assistito’ ma questo mancato riconoscimento non può portare a negare la sussistenza della libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza”.
Erano due le contestazioni a Cappato, entrambe comprese nella complessa ipotesi di reato di ‘aiuto al suicidio’. Per una, quella di avere “rafforzato il proposito suicidiario’ di Fabiano, va assolto “perché non indirizzò o condizionò la sua decisione di togliersi la vita in Svizzera attraverso le modalità consentite in quello Stato, ma al contrario gli prospettò la possibilità di farlo in Italia, interrompendo le terapie che lo tenevano in vita”. Non ci sono dubbi invece che l’esponente radicale abbia “agevolato” Dj Fabo “avendolo aiutato a recarsi in Svizzera presso la Dignitas”. Ma qui entra in gioco quella che per i giudici è l’incostituzionalità della norma “nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito del suicidio”.
Punire chi aiuta una persona a morire – i giudici addirittura non precisano se e in quale grado debba essere malata - non è sanzionabile perché contrasterebbe con gli articoli 2 (diritto inviolabili dell’uomo), 3 (uguaglianza dei cittadini) e 13 (divieto di restringere le libertà personali) delle Costituzione e gli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.Col loro provvedimento, togati e popolari riassumono decenni di decisioni italiane ed europee sul ‘fine vita’ con ampi cenni anche ai casi Welby ed Englaro e ad altre sentenze contrastanti sul reato di ‘aiuto al suicidio’. Un lungo cammino ora a una nuova, possibile svolta. (manuela d’alessandro)
Per il gip di Cappato “non c’è il diritto alla morte dignitosa in Italia”
In Italia “non esiste il diritto a una morte dignitosa”. Lo scrive il gip di Milano Luigi Gargiulo nel provvedimento con cui ha disposto l’imputazione coatta di Marco Cappato per l”’aiuto al suicidio’ di Fabiano Antoniani. Un diritto che invece per la Procura andrebbe riconosciuto di fronte a “vite percepite, da chi le vive, indegne, inumane e troppo dolorose per essere sopportate”, come nel caso del 40enne Dj Fabo, rimasto cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale. Per i pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini l’esponente radicale non doveva subire un processo perché avrebbe ‘solo’ aiutato Antoniani a esercitare un proprio diritto.
Perché per il giudice invece non esiste il diritto alla morte dignitosa? Anzitutto, la sua esistenza “incontra un insormontabile ostacolo nell’assenza di una previsione normativa che facoltizzi questa scelta”. E un giudice non può trsformarsi in legislatore “perché introddurebbe nell’ordinamento un diritto inedito e, soprattutto, ne filtrerebbe l’esercizio, limitandosi ai casi in cui sussistano tali requisiti, peraltro meritevoli di una formulazione generale, astratta e rispetttosa del canone di precisione che una simile materia richiede”.
E nemmeno arrivare a questo diritto è possibile, come hanno fatto i pm, rivolgendosi ai principi costituzionali e alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
In assenza di “un quadro normativo preciso”, scrive Gargiulo, “ammettendo il diritto a una morte dignitosa (per mano propria, previa altrui agevolazione o direttamente per mano altrui) per coloro che percepiscono la loro esistenza come troppo dolorosa” ci sarebbe “il rischio assai concreto di un eccessivo, incontrollato accesso a tale opzione: si pensi ai casi di persone che percepiscono l’indegnità della propria vita a causa di patologie depressive, il cui giudizio sulla propria esistenza è pesantemente inficiato da tale condizione”.
Neppure le vicende di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro possono spingere a ipotizzare il diritto alla morte dignitosa. “Nel contesto attuale – ammette il giudice - esiste certamente un diritto a lasciarsi morire per mezzo del rifiuto del trattamento sanitario (articoli 13 e 32 cost.)” ma in questi casi la morte arriva “non già per l’apporto di un elemento esterno ma per la naturale evoluzione delle patologie resa possibile dall’interruzione dei dispositivi che consentivano la protrazione dell’esistenza”.
Infine, anche il disegno di legge sul fine vita in discussione alla Camera “manterrebbe impregiudicata la piena responsabilità penale per chi agevolasse o istigasse l’altrui suicidio”. Insomma, per il giudice in questo momento non c’è nessuna strada percorribile per sancire il diritto a una morte dignitosa e Cappato va processato davanti a una corte d’Assise per un reato che prevede pene da 5 a 12 anni. (manuela d’alessandro)