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“Se insistete a voler sentire dei testimoni inutili, in caso di condanna sarò più severo con gli imputati”. Il 20 giugno il giudice del Tribunale di Milano Filippo Grisolia si rivolge così agli avvocati durante un processo.
Oggi gli avvocati della Camera Penale annunciano che il 17 luglio ripiegheranno le toghe e si riuniranno in un’assemblea dove verranno discusse le ragioni della protesta. Non c’è solo quella che è stata percepita come una ‘minaccia’ da parte del giudice al centro della ribellione ma “la violazione riscontrata in più occasioni del principio dell’oralità attraverso l’iragionevole e grave compressione dell’esercizio del diritto difesa”. “Non mi stancherò mai di ripetere – avrebbe detto il giudice - che secondo me quando si insiste in un processo a sentire dei testi che si rivelano inutili ovviamente si può essere assolti, ma se si è condannati sicuramente il Tribunale ne tiene conto ai fini del comportamento processuale, e mi dispiace che sugli imputati a volte ricadano le scelte dei difensori”.
Durissimo il giudizio dei legali sul magistrato autore dell’aut – aut. “Ha violato l’autonoma determinazione del difensore nelle proprie scelte processuali – scrivono nella delibera con cui decidono l’astensione – che deve essere libero di valutare l’opportunità o meno di svolgere il proprio controesame; e, dall’altro, le norme che riconducono la commisurazione della pena esclusivamente a fattori ricollegati alla persona dell’imputato; e inoltre ha mostrato un’assoluta noncuranza per alcuni dei principi cardine del processo accusatorio, ovvero quelli del contraddittorio nella formazione della prova e dell’immediatezza del giudizio”. (m.d’a)
rechtsanwalt ha scritto:
Tutto da condividere – ma…perchè tacere il nome del giudice? se è stato tutto registrato (e quindi, per esser chiari ed espilciti, se NON vi è alcuna possibilità di “smentite” più o meno avventurose e di “difese” -queste, sì- pretestuose da parte del diretto interessato), credo sarebbe interesse di tutti sapere di chi si tratta: il processo è PUBBLICO e lo deve esser e rimanere anche in questi casi, trattandosi di dibattimento neppure si potrebbe invocare la “riservatezza” (ma non certo, per questi aspetti) della camera di consiglio. In tal modo, laddove il soggetto in questione riproponesse suddetto atteggiamento (a proposito: che differenza sostanziale vi è, rispetto alla “concussione per costrizione” -che al più poteva definirsi, a mio modesto parere, un metus revenziale- contestata e ritenuta in capo a berlusconi come “abuso della sua qualifica”? così, solo per chiedere…), gli si potrebbe rispondere imemditamente a tono ANCHE citando il precedente e al contempo segnalare la “recidività” del soggetto. Altrimenti, si finisce per fare la figura di coloro che tirano il sasso e poi ritraggono la mano.
dalessandro ha scritto:
Ora il nome c’è. Saluti.