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In Italia “non esiste il diritto a una morte dignitosa”. Lo scrive il gip di Milano Luigi Gargiulo nel provvedimento con cui ha disposto l’imputazione coatta di Marco Cappato per l”’aiuto al suicidio’ di Fabiano Antoniani. Un diritto che invece per la Procura andrebbe riconosciuto di fronte a “vite percepite, da chi le vive, indegne, inumane e troppo dolorose per essere sopportate”, come nel caso del 40enne Dj Fabo, rimasto cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale. Per i pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini l’esponente radicale non doveva subire un processo perché avrebbe ‘solo’ aiutato Antoniani a esercitare un proprio diritto.
Perché per il giudice invece non esiste il diritto alla morte dignitosa? Anzitutto, la sua esistenza “incontra un insormontabile ostacolo nell’assenza di una previsione normativa che facoltizzi questa scelta”. E un giudice non può trsformarsi in legislatore “perché introddurebbe nell’ordinamento un diritto inedito e, soprattutto, ne filtrerebbe l’esercizio, limitandosi ai casi in cui sussistano tali requisiti, peraltro meritevoli di una formulazione generale, astratta e rispetttosa del canone di precisione che una simile materia richiede”.
E nemmeno arrivare a questo diritto è possibile, come hanno fatto i pm, rivolgendosi ai principi costituzionali e alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
In assenza di “un quadro normativo preciso”, scrive Gargiulo, “ammettendo il diritto a una morte dignitosa (per mano propria, previa altrui agevolazione o direttamente per mano altrui) per coloro che percepiscono la loro esistenza come troppo dolorosa” ci sarebbe “il rischio assai concreto di un eccessivo, incontrollato accesso a tale opzione: si pensi ai casi di persone che percepiscono l’indegnità della propria vita a causa di patologie depressive, il cui giudizio sulla propria esistenza è pesantemente inficiato da tale condizione”.
Neppure le vicende di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro possono spingere a ipotizzare il diritto alla morte dignitosa. “Nel contesto attuale – ammette il giudice - esiste certamente un diritto a lasciarsi morire per mezzo del rifiuto del trattamento sanitario (articoli 13 e 32 cost.)” ma in questi casi la morte arriva “non già per l’apporto di un elemento esterno ma per la naturale evoluzione delle patologie resa possibile dall’interruzione dei dispositivi che consentivano la protrazione dell’esistenza”.
Infine, anche il disegno di legge sul fine vita in discussione alla Camera “manterrebbe impregiudicata la piena responsabilità penale per chi agevolasse o istigasse l’altrui suicidio”. Insomma, per il giudice in questo momento non c’è nessuna strada percorribile per sancire il diritto a una morte dignitosa e Cappato va processato davanti a una corte d’Assise per un reato che prevede pene da 5 a 12 anni. (manuela d’alessandro)