Sono passati molti anni ormai e le storie sono molto diverse, ma per chi conosce la vera storia di Mani pulite non quella raccontata dalle gazzette della Repubblica delle procure è impossibile non reagire con un sorriso amaro.
Fabio De Pasquale è stato condannato per non aver depositato prove a favore degli imputati del processo Eni-Nigeria. Rifiuto di atti d’ufficio. Le motivazioni tra 45 giorni e i gradi successivi di giudizio chiariranno le sue responsabilità.
Il presidente del Tribunale che lo ha condannato è Roberto Spanò colui che da giudice delle indagini preliminari alla fine degli anni ‘90 decide che non c’era neanche bisogno del vaglio dibattimentale. Antonio Di Pietro uomo simbolo della magistratura di allora era puro come un giglio di campo.
Davanti alla richiesta di processarlo l’Associazione Nazionale Magistrati fece un comunicato con cui per la prima volta nella sua storia si schierò con l’indagato. Ovviamente fu anche l’ultima.
Di Pietro che viveva a scrocco degli indagati del suo ufficio tra Mercedes telefonini con bolletta pagata prestiti a babbo morto restituiti dentro scatole di scarpe non si poteva toccare.
Non era processabile per evitare che venisse fuori la farsa della rivoluzione politico giudiziaria, la presunta lotta alla corruzione che c’era anche prima del 1992 ma che le procure in testa Milano facevano finta di non vedere.
De Pasquale si era scontrato con Di Pietro perché questi interveniva sui suoi fascicoli. Un indagato di De Pasquale latitante si consegnò a Di Pietro. De Pasquale ebbe la notizia dalla telefonata di una giornalista. Il capo della procura San Francesco Saverio Borrelli si schierò dalla parte di Tonino da Montenero di Bisaccia. Di Pietro aveva il paese nelle sue mani. Poveri noi, detto ancora oggi per allora. (frank cimini)
“Le interviste tv non possono essere prove” dicono i giudici della strage di Erba
Senza entrare nel merito del romanzo giudiziario ormai liso della strage di Erba che ancora non è arrivato all’ultima pagina perché la difesa farà ricorso contro il ‘no’ alla revisione, le motivazioni alla sentenza che mette un’altra anta davanti alla porta già chiusa dalla Cassazione firmate dai giudici della Corte d’Appello di Brescia dicono qualcosa di molto interessante a proposito di uno strumento sempre più utilizzato per riaprire partite quasi impossibili.
Parliamo delle interviste televisive, qui in particolare quelle andate in onda nel programma tv ‘Le Iene’ ma i giudici Antonio Minervini, Paolo Mainardi, Ilaria Sanesi sembrano andare dal particolare all’universale.
I magistrati spiegano che non possono valere come “prova nuova” in grado di riaprire un processo perché, “diversamente dal testimone escusso in giudizio, il soggetto intervistato non ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità e non assume alcun impegno in tal senso. Al contrario, è sicuramente condizionato dal mezzo e dalla pubblicità che esso garantisce e tende generalmente a compiacere l’intervistatore e a porsi in una luce favorevole, abbandonandosi a supposizioni ed esprimendo opinioni personali che non sarebbero ammesse in sede processuale”.
Le “nuove prove” in grado di scalfire una sentenza definitiva, insistono, ”devono avere un elevato grado di affidabilità ed essere idonee a ribaltare l’affermazione di penale responsabilità contenuta nella sentenza di cui s’invoca la revoca. La diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti, inoltre, può costituire prova nuova solo se fondata su nuove acquisizioni scientifiche, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili e sempre che si tratti di applicazioni tecniche accreditate e condivise all’interno della comunità scientifica di riferimento. Poiché una parte delle prove di cui la difesa chiede oggi l’acquisizione sono rappresentate da interviste rese a testate giornalistiche e televisive, a queste preliminari considerazioni sulla nozione di prova nuova, deve aggiungersi che la natura di documento dei supporti cartacei e audiovisivi di tali interviste non vale, ad avviso della Corte, a conferire loro il rango di prova ammissibile in sede processuale. Nessun presidio, al di là della deontologia dell’intervistatore, è previsto a tutela della genuinità e libertà delle sue risposte e della correttezza delle domande, che ben possono essere, in un’ottica di mero giornalismo investigativo, suggestive, insinuanti e insidiose. L’argomento vale per tutte le interviste proposte dalle difese nell’istanza di revisione e nelle successive memorie, a maggior ragione per quelle a soggetti che hanno deposto nel dibattimento di primo grado, la cui testimonianza non può essere falsificata da risposte incerte o apparentemente in contrasto con quanto dichiarato nella sede processuale deputata, offerte a distanza di quasi vent’anni dai fatti e dalla testimonianza resa in primo grado, fuori da un’aula di giustizia, in contesti privi della sacralità propria del processo, senza obbligo di verità”.
Se è vero che spesso le interviste sono effetti speciali a scopo audience e clic o per fomentare fazioni e che la maggior parte delle volte il loro contributo all’accertamento della verità giudiziaria sia nullo, accade che talvolta proprio un’intervista risolva perfino un omicidio, come accaduto nel caso di un cronista di ‘Pomeriggio 5’ che, qualche giorno fa, ha raccolto la confessione di un uomo che ha raccontato di avere strangolato la madre con tanto di chiamata in diretta alle forze di polizia per farsi arrestare.
In altre occasioni, se non proprio prove, e del resto non dovrebbe essere quella l’ambizione di un cronista, alcune interviste hanno offerto stimoli o svegliato magistrati impigriti. (manuela d’alessandro)
Le motivazioni alla sentenza che boccia la revisione
Sulle Br i pm intercettano senza l’ok del gip
Pur di arrivare a celebrare il processo alle Brigate Rosse per i fatti del 5 giugno 1975 alla Cascina Spiotta morte di Mara Cagol e del carabiniere Giovanni D’Alfonso i pm di Torino continuano a combinarne di tutti i colori in violazione della procedura. L’imputato Lauro Azzolini è stato intercettato tramite il captatote trojan senza che esista agli atti un decreto specifico di autorizzazione da parte del gip.
Il decreto era necessario perché si parla di un imputato già prosciolto con le indagini a suo carico riaperte con un revoca della sentenza di proscioglimento che non si trova perché scomparsa durante una alluvione. Verdetto revocato senza neanche essere letto.
La conversazione tra Azzolini e la moglie veniva in modo illegittimo utilizzata nell’interrogatorio di Luigi Bialetti sentito come testimone con l’obbligo di dire la verità nonostante in precedenza fosse stato indagato per falsa testimonianza.
Il difensore di Azzolini l’avvocato Davide Steccanella chiede l’espulsione degli atti illegittimi e non utilizzabili dal voluminoso fascicolo processuale. Vediamo cosa deciderà il gup nell’udienza che inizia dopodomani 26 settembre a Torino. Con Azzolini sono imputati Renato Curcio Mario Moretti e Pierluigi Zuffada.
Nessun accertamento è stato fatto per stabilire le modalità con cui fu uccisa Mara Cagol mentre era a terra disarmata ormai arresa.
Ogni sforzo è stato concentrato per individuare il brigatista scappato dopo lo scontro a fuoco che la procura di Torino ritiene di aver individuato in Lauro Azzolini. Questo succede nonostante il Ris dei carabinieri non abbia trovato impronte attribuibili a Azzolini sulla porta della cascina e sul furgone utilizzato dai brigatisti.
Stiamo parlando di una indagine densa di irregolarità atti illegittimi e forzature della procedura ai fini di processare la storia. Nel caso gli inquirenti fossero in buona fede ci sarebbe da chiedere come abbiano fatto a laurearsi e a superare il concorso da magistrati. È più semplice pensare invece a militanti del loro processo che con ogni probabilità fossero stati al posto dei loro predecessori mezzo secolo fa sarebbero riusciti a fare anche di peggio. E questo è tutto dire.
(frank cimini)
Tutti per Youssef “che ormai canta nel vento” ma ci indica i nostri errori
L’applauso che di solito scioglie il minuto di silenzio nelle commemorazioni questa volta non c’è. Sono molti quelli che prendono il microfono in bilico con la commozione per ricordare e provare a dare un senso alla morte di Youssef Mokhata Loka Barsom, bruciato vivo chiuso in un bagno della sua cella di San Vittore. Più di duecento nella sala del Municipio 1, tanti avvocati, due magistrati, educatori, tanti che battono i tribunali e le corsie dolorose del carcere e che però sentono che questa volta si è oltrepassata una frontiera nella storia di un ragazzo di 18 anni che per due volte i giudici minorili avevano assolto per un vizio totale di mente.
‘Non mi ascoltate’ sussurra Youssef chino con le mani sulla fronte, appoggiato a una sbarra che arde nella vignetta sulla locandina. E invece stavolta sì, e ci sono anche tanti ragazzi della sua età.
Lella Costa recita la ‘Preghiera di gennaio’ di Fabrizio De André. “Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento ma ti potrà indicare gli errori di noi tutti che vuoi e puoi salvare”. Antonio Casella, volontario nel carcere milanese da decenni, parla di un “orrore da proclamare a tutta voce per quanto è stato disumano” e del “volto sfigurato della pena” .
L’avvocata Antonella Calcaterra legge una lettera della scrittrice Daria Bignardi che racconta di avere ricevuto una foto di Youssef da Cecco Bellosi che gestisce la cooperativa ‘Il Gabbiano’, dove quel ragazzo è stato amato.
La violazione del principio di uguaglianza nel dl sicurezza sulla difesa dei militari
E’ prevista per martedì 17 settembre l’ultima parte della discussione alla Camera dei Deputati del disegno di legge n. 1660, l’ennesimo Pacchetto Sicurezza, ultimo parto dell’ideologia securitaria del Governo.
L’asse portante del provvedimento è costituito dal forte aggravamento della reazione sanzionatoria per fatti tipicamente commessi in occasione di manifestazioni pubbliche, frutto dell’insofferenza del Governo per ogni forma di conflitto sociale e, in genere, di dissenso.
Niente di buono, ma neanche di nuovo. Poi, scorrendo gli emendamenti apportati dalle Commissioni, ci si imbatte in una vera e propria perla: gli articoli 22, tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 23, tutela legale del personale delle Forze armate, articoli che saranno oggetto di votazione proprio martedì.
L’ipotesi è quella in cui un operante di polizia o dell’esercito finisca indagato o processato perché accusato di aver commesso un reato “per fatti inerenti al servizio” (tanto per capire, “fatti inerenti al servizio” furono i pestaggi della Diaz, le torture di Bolzaneto o, più recentemente, quelle di Santa Maria Capua a Vetere).
Se il testo di queste due disposizioni fosse approvato, sarebbe estesa a dismisura l’operatività di un istituto poco noto in materia di assistenza legale degli appartenenti alle forze dell’ordine: l’anticipazione del pagamento delle spese di difesa da parte dello Stato. Questo significa che, a prescindere da ogni valutazione sulle condizioni di reddito e sulla gravità della contestazione, per difendersi potranno scegliersi un avvocato e farselo pagare dall’amministrazione di appartenenza, cioè dai contribuenti.
Un vero e proprio privilegio, negato ai comuni cittadini, che, quando hanno la sfortuna di affrontare un processo penale come imputati, il difensore devono pagarselo.
L’unica eccezione a questa regola è prevista dalla Costituzione, che assicura ai non abbienti (cioè coloro che guadagnano meno di 1000 euro al mese) i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Ma i poveri sono trattati con molta meno generosità.
Primo, non possono scegliere un avvocato qualsiasi, ma solo uno di quelli iscritti nell’apposito albo. Secondo, le spese non sono anticipate, ma liquidate dal giudice alla fine di ogni fase. Infine, e soprattutto, la misura del compenso riconosciuto al difensore dei non abbienti non può superare la metà della tariffa professionale, ridotta ulteriormente di un terzo: per esperienza, non più di 5.000 euro per tutti i gradi del giudizio.
Quanto potrà ottenere il fortunato difensore di un appartenente alle forze di polizia o all’esercito, grazie alla nuova previsione? Una cifra molto superiore, superiore perfino al massimo di quanto previsto dalla tariffa professionale: fino a 10.000 euro per ogni fase di giudizio, in tutto anche 40.000 euro di parcella (indagini, primo, secondo e terzo grado).
Un esempio tratto da una esperienza diretta può aiutare a capire.
Abbiamo difeso con il gratuito patrocinio una ragazza accusata di aver opposto resistenza ad un agente di polizia che cercava di identificarla. All’esito di un lungo dibattimento, l’imputata è stata assolta e l’agente denunciato alla Procura. Alla difesa sono stati liquidati 1800 euro (e si tratta di una cifra anche superiore alla media). Per la stessa attività, nel processo a carico del poliziotto che l’avrebbe ingiustamente accusata, il difensore potrebbe ottenere da parte dello Stato il pagamento di 20.000 euro (fase indagini e primo grado di giudizio).
Insomma, una clamorosa violazione del principio di eguaglianza nel diritto di difesa.
Avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini