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Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

Cospito ricorre e insiste per poter avere farina e lievito

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“Nel caso tali prodotti fossero veramente pericolosi per l’ordine e la sicurezza interna ed esterna dell’istituto nessun istituto italiano li avrebbe consentiti non solo nel regime ordinario, ma men che meno nel regime del cosiddetto carcere duro cosa che invece è prevista e possibile. Inoltre, previsto e possibile è l’acquisto di tali beni anche nel reparto del 41 bis OP della CC di Bancali – Sassari per altri reclusi ed anche per altro detenuto appartenenti ad altri gruppi di socialità che essendo in possesso di ordinanze ormai definitive sono autorizzate all’acquisto, al possesso e all’utilizzo della farina e del lievito creando così un evidente, pacifico e palese disparità di trattamento”. L’anarchico Alfredo Cospito insiste per poter disporre di farina e lievito nonostante la Cassaziibe recentemente abbia bocciato il ricorso di un altro detenuto in regime di 41bis. L’avvocato Maria Teresa Pintus ha impugnato la decisione del magistrato di sorveglianza di Sassari e resta in attesa della fissazione di un’udienza davanti al Tribunale.
“È evidente che se i rischi paventati dall’Amministrazione, ovvero il fatto che i prodotti possano essere vietati solo ed esclusivamente perché infiammabili – allora non si capisce perché la carta, l’olio, il legno, ecc. non siano proibiti – fossero reali il
Garante Nazionale non avrebbe mai invitato ad introdurre tali generi nel mod. 72 in quanto pericolosi – si legge nel ricorso -
Vi è tra l’altro da chiarire che la capacità infiammatoria della farina è legata solo ed esclusivamente alla polvere creata dalla stessa al momento della sua formazione procedimento chimico che avviene esclusivamente nelle fabbriche e che proprio per tale motivo si è ovviato a livello industriale con degli accorgimenti atti ad impedire qualsiasi tipo di pericolo per i lavoratori”.
È vero che rientra nel potere dell’amministrazione disciplinare le regole della vita detentiva che può pertanto variare da istituto a istituto, è altresì vero che le limitazioni possono essere imposte solo in virtù di motivate esigenze di sicurezza – si conclude nel ricorso – E poiché nel caso in esame le esigenze di sicurezza – se è vero che mai ce ne fossero ovvero dell’infiammabilità della farina – sono state ampiamente confutate da tecnici specializzati ne consegue che il divieto di acquisto imposto al sig. Cospito è oltrechè immotivato illegittimo e come tale deve essere eliminato”.
(frank cimini)

Categoria: Nera