giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

Perché la fine dell’ergastolo ostativo non favorisce la mafia

“Dopo la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non è vero che, come ho letto, rivedremo circolare per le strade i boss mafiosi’. Questa è una bugia anche se detta da un procuratore antimafia”.  Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Ferrara, tra i massimi esperti in Italia di ergastolo ostativo e capofila nella battaglia per eliminarlo, chiarisce i contenuti e conseguenze della  decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Perché non favorisce la mafia

“Questo argomento ha intasato la rassegna stampa degli ultimi giorni, gonfia di dichiarazioni bellicose. Sono prese di posizione  chiaramente mirate a esercitare pressioni sul panel dei 5 giudici europei alla vigilia della loro odierna, coerente e scontata decisione. Eppure, i vari procuratori (anche emeriti) che hanno preso così la parola dovrebbero sapere che l’articolo 3 della CEDU è una delle sole quattro norme della CEU che non ammettono eccezione o sospensione, nemmeno in uno Stato di guerra. I giudici europei non ignorano affatto il fenomeno mafioso, ma sanno che nessun reato, per quanto grave, legittima la violazione della dignità umana protetta da quel divieto. Forse, nei prossimi giorni, ci toccherà sentire voci scandalizzate che chiederanno all’Italia di uscire dal Consiglio d’Europa”.

Cosa succede ai boss

“Caduto l’automatismo ostativo -argomenta – si ritornerà alla regola alla regola della valutazione giurisdizionale individuale. Si chiama riserva di giurisdizione ed è prevista dalla Costituzione come meccanismo di garanzia per tutti cittadini, detenuti compresi. Chi preferisce un giudice ‘passacarte’, in realtà mostra totale sfiducia nella magistratura di sorveglianza, preferendo alla sua autonomia e indipendenza una sua subordinazione alle informative degli apparati di polizia.

Perché è una decisione scontata 

Non sono affatto sorpreso di questa decisione. La sentenza Viola del 13 giugno scorso non faceva altro che applicare al caso italiano una giurisprudenza consolidatissima che considera contraria all’articolo 3 della CEDU una pena perpetua priva di concrete prospettive di liberazione del detenuto, alla luce del suo percorso educativo. Solo chi antepone la logica della politica a quella, stringente, del diritto, poteva anche solo ipotizzare un esito differente”.

Cosa deve fare ora l’Italia

La decisione di oggi è importante per due ragioni; la prima è che la sentenza definitiva segnala nell’ergastolo ostativo un problema strutturale nel nostro ordinamento penitenziario, invitando l’Italia a porvi rimedio attraverso una sua riforma ‘di preferenza di iniziativa legislativa’. Diversamente i molti ricorsi siamesi pendenti a Strasburgo e promossi da altri ergastolani ostativi saranno certamente accolti e l’Italia subirà ripetute condanne per non avere adempiuto all’obbligo di rispettare una delle norme chiave della CEDU.  La seconda ragione è che il 22 ottobre, la Corte Costituzionale si pronuncerà su due questioni di legittimità riguardanti l’articolo 4 – bis, comma I, dell’ordinamento penitenziario, che introduce il regime ostativo applicato all’ergastolo. I giudici costituzionali dovranno misurarsi con le meditate argomentazioni dei loro colleghi di Strasburgo”. Attualmente tre ergastolani su quattro sono ostativi, cioè condannati per gravi reati associativi, che, diversamente da tutti gli altri ristretti in prigione, non beneficeranno mai di alcuna misura extramuraria a meno che non rivelino ciò che ancora sanno dei loro crimini. Lo scopo di tale regime – come la stessa Corte Costituzionale ha recentemente riconosciuto – è di incentivare, per ragioni investigative e di politica criminale generale, la collaborazione con la giustizia attraverso un ‘trattamento penitenziario di particolare asprezza. Il perno di questo regime – una vera e propria presunzione legale assoluta – è che solo collaborando si ha la prova certa sia della rottura col sodalizio criminale che dell’avvenuto processo di ravvedimento del reo”.

La Corte Europea ha bocciato la collaborazione come condizione per avere i benefici?

No, la Corte Europea non ha bocciato la collaborazione come condizione per accedere ai benefici penitenziari ma ha contestato l’equivalenza tra mancata collaborazione e pericolosità sociale del condannato, invitando il legislatore italiano a prevedere anche per l’ergastolano non collaborante la necessità di accedere ai benefici penitenziari, se ha dato la prova del sicuro ravvedimento. Come afferma la sentenza Viola contro Italia numero 2, la scelta se collaborare o meno può non essere libera, quando il reo teme ritorsioni  su di sé o vendette contro i propri familiari. E afferma realisticamente che la stessa collaborazione può nascere non da un’autentica collaborazione, ma anche dall’unico proposito di ottenere i vantaggi di legge, Ecco perché  il solo modo di restituire coerenza al sistema è che sia la magistratura di sorveglianza a valutare, caso per caso, alla luce dell’intero percorso trattamentale del reo, se sia ancora specialmente pericoloso, indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia.

Logica emergenziale o logica costituzionale?

Rispondo con le parole di Leonardo Sciascia, che di mafia sapeva e scriveva, qaundo ancora se ne negava l’esistenza:  la criminalità mafiosa non si combatte con la ‘terribilità del diritto’ ma con gli strumenti dello Stato di diritto.

(manuela d’alessandro)

 

 

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Il sogno del calciatore della Mauritania di giocare in Nepal

Gli scenari calcistici in cui è ambientata questa storia sono inediti, eppure è proprio il sogno della gloria attraverso un pallone che avrebbe spinto un aspirante campione che vive in Mauritania a rivolgersi a un ‘procuratore’ senegalese per andare a giocare in Nepal.

Gli ha pagato una somma convertibile dalla moneta locale in 4500 euro affinché organizzasse per lui un viaggio  nel paese dalle alte vette “per essere allenato al gioco del calcio”.  Il calciatore si sarebbe poi ritrovato - questa è l’ipotesi che si legge nel capo d’imputazione firmato dalla Procura della Mauritania -  “per sei mesi senza fare nulla“  in Nepal  “fino a quando non ha capito di essere stato vittima di un truffatore che lo ha messo in pericolo durante questo viaggio”.

A quel punto, ha  sporto denuncia alla giustizia del suo Paese lamentando di essere stato vittima di una truffa, reato punito con 5 anni di carcere in Mauritania. La sesta camera investigativa della Corte della Regione di Nouakchott ha chiesto l’arresto per il 33enne senegalese che, in seguito, si è saputo avere lasciato il suo Paese e trovarsi a Milano dove è stato catturato dai carabinieri. Spezzato il sogno del ragazzo mauritano, la questione è ora il trattamento che viene riservato al  procuratore.  In carcere, spiegano i suoi avvocati Mauro Straini ed Eugenio Losco, le visite mediche hanno fatto emergere una “severa cardiopatia” da cui è affetto che parrebbe incompatibile con la detenzione. Ma il tema principale è che  il  presunto  agente di campioni rischia di finire in un carcere della Mauritania, uno Stato dove, osservano i legali, c’è il rischio che venga torturato come denunciano dai dossier di Amnesty International. Lui ha già dichiarato ai magistrati milanesi, chiamati a valutare la richiesta di estradizione, di non volere rientrare nel suo Paese “in quanto sono estraneo alle vicende per le quali viene richiesta la mia consegna”.  (manuela d’alessandro)

Il libro che spiega come convivono tortura e democrazia

 

“Anche le democrazie possono convivere con la tortura. E di fatto convivono…Senza curarsi troppo del biasimo diffuso tra i cittadini, lo attestano i sondaggi… La maggior parte degli americani sono favorevoli, purchè abbiano la certezza che sventerà un attaco terroristico’”. La filosofa Donatella di Cesare scrive 237 pagine editate da Bollati Boringhieri per dire che di strada da fare ce n’è ancora tantissima.

La tesi è una sorta di “democratizzazione della tortura” che non dipende da una specifica forma politica. “Proprio la tortura rivela che il mistero della politica non è la legge, ma la polizia” aggiunge di Cesare. L’esempio più citato è “la guerra del terrore” dichiarata dagli Usa all’indomani dlel’11 settembre. Una guerra illimitata nello spazio e nel tempo.

Il saggio della filosofa è di grandissima attualità in un paese in cui non esiste una legge adeguata a sanzionare la torura come reato del pubblico ufficiale. La norma recentemente approvata dal nostro parlamento secondo le istituzioni europee non recipisce fino in fondo le direttive della convenzione internazionale. Ovviamente neanche la migliore delle leggi basterebbe.

Gli Usa che tutte le convezioni avevano recepito hanno poi aggirato l’ostacolo inventando una nuova categoria di nemico, quella del “combattente illegale”, perché le organizzazioni terroristiche non hanno firmato le convenzioni di Ginevra. E dunque il “combattente illegale” non può essere protetto.

Guantanamo, Abu Ghraib sono le tappe citate dal saggio e “accettare di discutere l’uso vuol dire già mettere in questione il veto di principio, l’interdizione assoluta. Così è nata l’ideologia liberale della tortura”. E ancora: “dato che la tortura è un male necessario si muta in bene”. Insomma è la morale del male minore, ma pure il male minore è un male.

Una serie televisiva americana, sempre dopo l’11 settembre, ha celebrato Jack Bauer, “il torturatore gentiluomo”. Tutto ruota intorno a un imminente attacco terroristico. “E lasciate fare a Jack” che sa come ottenere le informazioni per evitare l’attacco. “Jack, un patriota”.

Chi subisce la tortura non sopravvive alla morte degli altri ma alla propria, perché la tortura interrompe la continuità della vita. Nel saggio si parla di Giulio Regeni, dei fatti del G8 di Genova, dei fermati che venivano accolti in caserma con un “benvenuto ad Auscwitz”. Di Cesare rievoca la “tortura bianca” del carcere di Stemmaheim in Germania dove furono “suicidati” i militanti dlla Raf, i desaparecidos dell’America Latina. E pure quanto accadde in Italia durante i cosiddetti “anni di piombo”, ricordando le parole di Leonardo Sciascia: “Non c’è paese al mondo che ammetta la tortura ma di fatto sono pochi quelli in cui polizie, sottopolizie e criptopolizie non la pratichino”.

“La tortura non è un passo verso il genocidio ma manifesta lo stesso proposito distruttivo”, è la conclusione (frank cimini)

Tortura. Donatella Di Cesare. Bollati Boringhieri, 237 pagine.