Questo post è stato letto 16221 volte.
Il 29 maggio 1982, durante quella che venne definita “emergenza terrorismo” veniva approvata in Italia la Legge n. 304 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 2 giugno) dal titolo “Misure a difesa dell’ordine costituzionale”. La cosiddetta “legge sui pentiti” introduce all’art. 3 notevoli sconti di pena per chi “rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l’ autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.”
In tal caso” si legge “la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni”. Al secondo comma del medesimo art. 3 si legge che quelle pene già ridotte sono ulteriormente diminuite fino ad un terzo “quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza” e in tal caso è prevista, si legge al successivo art. 6, “la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.”.
All’inizio la Legge verrà aspramente criticata da molti cultori del diritto e alcuni giudici milanesi scriveranno, in una Sentenza del 1983, che “spoglia il magistrato della sua dote più sacra, l’imparzialità assoluta nei confronti di chiunque e comunque delinqua» (cfr. Sentenza 20/83, pag. 99).
Tra i casi che destano più “scalpore” nell’opinione pubblica quello dell’ex BR Patrizio Peci, che a fronte di 7 omicidi confessati (più numerosi ferimenti) uscirà dal carcere dopo soli 3 anni e mezzo in regime di protezione, quello del milanese Marco Barbone, scarcerato dopo poco più di 2 anni dal suo arresto al termine del processo di primo grado per l’ omicidio di Walter Tobagi, e quello dell’ex piellino Michele Viscardi, tra i responsabili dell’omicidio del giudice Guido Galli, che sconterà una pena inferiore a quella del settantenne ex partigiano bolognese Torquato Bignami denunciato dal Viscardi per avere prestato al figlio Maurice (anch’egli di Prima Linea) un appartamento a Sorrento, dove fu ricoverato il Viscardi stesso perché ferito in un conflitto a fuoco dopo una rapina a Ponte di Cetti (Viterbo), in cui erano rimasti uccisi i carabinieri Pietro Cuzzoli e Ippolito Cortellessa.
Il nuovo principio verrà esteso anche alla nuova emergenza mafia fino a quando lo “scandalo” del pentito Totuccio Cotorno, boss della mafia condannato a poco più di 5 anni per avere determinato gli arresti di molti imputati del processo a Cosa Nostra e che verrà riarrestato per ben due volte, per spaccio nel 1997 e per estorsione nel 2004, e soprattutto la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora, arrestato per partecipazione camorristica al traffico di droga sulla base delle dichiarazioni di alcuni “pentiti” rivelatesi in seguito completamente false, indurrà la giurisprudenza prima e il legislatore poi, a introdurre criteri maggiormente rigorosi per la valutazione delle cd. “chiamate di correo”, e al posto del termine “pentito” verrà codificato quello più laico di “collaboratore di giustizia”.
Ma ormai il “nuovo” solco era stato definitivamente tracciato, e la legislazione premiale verrà in seguito volta a volta adattata a quella che verrà ritenuta la nuova “emergenza” di turno, e così, dopo il “terrorismo” degli anni ’70, e la mafia degli anni ’80, si passerà alla corruzione degli anni 90, quando, con l’introduzione dell’istituto del patteggiamento, si assisterà a una miriade di arrestati di tangentopoli che a fronte di comportamenti “collaborativi” con la Autorità Giudiziaria finiranno con il non scontare una pena per i reati da loro commessi.
Sempre durante gli anni di “mani pulite” verrà anche introdotto il nuovo principio cautelare secondo cui solo l’arrestato che fornisce all’autorità giudiziaria notizie utili ad aprire nuovi filoni di indagine ovvero il nominativo di correi fino a quel momento ignoti può essere ritenuto “inaffidabile” per il malaffare e pertanto meritevole di essere scarcerato senza il rischio che possa nuovamente delinquere, così interpretando in modo alquanto sui generis il disposto di cui alla lett. C) dell’art. 274 Cpp.
A fronte del ricorso sempre più massiccio alla legislazione premiale si assisterà, infine, al contemporaneo inasprimento delle condizioni carcerarie dei non collaboranti come con il durissimo regime previsto dal noto art. 41 bis nonché alla sempre più estesa individuazione di reati ostativi alla applicazione dei diritti previsti per il detenuto dalle ordinarie leggi penitenziarie.
Fu vera gloria dunque, quella legge di 35 anni fa ?
avvocato Davide Steccanella