giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

Tiziana contro il web, perché vince contro Fb e perde contro Google la battaglia sul video

Questo post è stato letto 13199 volte.

Tiziana contro il web, un disperato tentativo di cancellare le orme di quel video pornografico che le aveva rovinato la vita. Dalla sentenza del giudice civile a cui si era rivolta a luglio per far oscurare le immagini traspare la lotta della ragazza contro tutti, grandi e piccoli della rete. Tiziana Cantone, pentita per avere lei stessa contribuito a diffondere la sua intimità, vince su facebook e su due testate online ma perde contro google, yahoo Italia e youtube e altri giornali . E’ il 10 agosto. Poco più di un mese dopo si toglie la vita.

Tiziana contro Facebook: “come hosting provider”, spiega il giudice di Aversa Monica Marrazzo , “non ha un generale obbligo di controllo preventivo sui sempre più estesi contenuti immessi in rete”, ma qui ce l’avrebbe avuto perché “l’articolo 16 del decreto 70/123 dispone per gli hosting provider che l’irresponsabilità viene meno ove sia al corrente di fatti che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione”. In questo caso, “tenuto conto della manifesta illiceità dei contenuti lesivi della reputazione della Cantone propalati in rete, il social avrebbe dovuto rimuovere i contenuti, senza aspettare l’arrivo della magistratura”.

Tiziana contro Yahoo Italia: il legale sbaglia indirizzo. “La società che fornisce il servizio non è Yahoo Italia ma la diversa società avente sede in Irlanda, la Yahoo Enea Limited”. Yahoo vince.

Tiziana contro Google: “non c’è l’obbligo per i catching provider (che memorizzano solo temporaneamente contenuti di terzi al fine del loro successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta) di rimuovere tutte le pagine e i siti web che siano il risultato della ricerca a seguito della digitazione del nome e del cognome della ricorrente”. In questo caso ci sarebbe voluto un provvedimento del garante o della magistratura per obbligare il motore di ricerca a intervenire.

Tiziana contro Youtube: “in linea teorica” ci sarebbero stati i presupposti per l’accoglimento della domanda della ragazza ma nel ricorso il legale non ha precisato “con chiarezza” i video illeciti pubblicati sulla piattaforma.

Tiziana contro i giornali online: è diritto di cronaca pubblicare delle immagini solo perché sono diventate di interesse pubblico? Il diritto di cronaca, argomenta il magistrato, non può risultare utile a pubblicare qualsiasi notizia riguardante la vita privata di una persona solo perché la stessa sia entrata a far parte della curiosità collettiva ove la notizia non venga riportate con le cautele che si impongono per il rispetto della dignità della persona”.

Tiziana e il diritto all’oblio:  per il giudice “non si ritiene che rispetto al fatto pubblicato sia decorso quel notevole lasso di tempo che fa venir meno l’interesse della collettività all conoscenza di questa vicenda”.

Alla fine Tiziana viene condannata a pagare 20mila euro di spese legali. Conseguenza beffarda dell’applicazione della legge.

(manuela d’alessandro)

 

  • Jordi ha scritto:

    La condanna alle spese è, presumibilmente, l’effetto dell’improvvida riforma dell’articolo 92 del codice di procedura civile (con il DL 132/14, convertito in Lg. 162/14): per le cause iniziate dopo l’entrata in vigore la legge di conversione del predetto DL, la compensazione delle spese, in caso di rigetto della domanda, è ammessa solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, mentre in passato al giudice era attribuito un potere più o meno ampio di compensarle, per adeguare la decisione al caso concreto. Era ben chiaro dall’inizio che la riforma anzidetta avrebbe causato delle gravi iniquità, ma negli ultimi anni il legislatore, in materia di processo civile, è sovente uscito di senno, per la smania di mostrarsi riformatore (secondo la ben nota regola del “facimmo ammuina”).