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Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove tabelle per la determinazione degli onorari.
Le tariffe, ferme al 2014, sono state aggiornate tenendo conto dell’aumento del costo della vita. Peccato che si sia tenuto conto di quello desunto dall’indice ISTAT 2021 e non di quello attuale. Ne è risultato un aumento ridicolo di alcune decine di euro. Difficile pensare che il Consiglio dei Ministri non sia consapevole che in questi ultimi mesi il costo della vita è aumentato più che negli ultimi dieci anni: le nuove tariffe sono obsolete ancor prima di entrare in vigore. Bisognerà aspettare altri 10 anni per un adeguamento che è già urgenza? Era impensabile un meccanismo di adeguamento automatico?
Due.
Si conferma la disparità tra le tariffe in materia civile e amministrativa rispetto a quelle penali. Esempio. Un giudizio civile ordinario relativo ad una causa del valore di 300 mila euro in primo grado può portare alla liquidazione di un onorario di oltre 22 mila euro, quasi 24 mila in un procedimento amministrativo. Prendiamo invece il caso di un reato punito con la pena dell’ergastolo in cui è in ballo la vita stessa dell’imputato. Quanto spetta al difensore per difenderlo davanti alla Corte di Assise? 7.327 euro, al massimo: quanto l’onorario corrispondente ad una causa civile del valore di 30 mila euro. E’ questo il valore della vita umana? Oppure le tariffe penali sono più basse perché nei casi di gratuito patrocinio (e difese di ufficio degli insolventi) gli onorari devono essere liquidati dallo Stato? Se l’obiettivo è quello di fare economia risparmiando sull’effettività della difesa, l’avvocatura dovrebbe denunciarlo.
Terzo.
Come è intuibile spesso i processi per le imputazioni più gravi sono anche i più delicati. Non è raro che il dibattimento si protragga per numerose udienze e che si ascoltino decine di testimoni e si affrontino questioni tecniche estremamente complesse. Opportunamente in questi casi nel testo precedente la riforma era prevista la possibilità di aumentare gli onorari dell’ottanta per cento. La riforma ha ora introdotto un novità peggiorativa. Il nuovo decreto ministeriale l’ha ridotta al 50 per cento.
Per compensare questa drastica riduzione, il Consiglio Nazionale Forense aveva proposto al Governo di determinare la misura degli onorari in considerazioni delle ore effettive di durata delle udienze. Ma il Consiglio dei Ministri, che pure nel resto ha fatto
sue tutte le osservazioni dell’avvocatura, si è “dimenticato” di questa disposizione. E nessuno (neppure l’avvocatura stessa) sembra essersene accorto.
Ovviamente l’avvocato può concordare con l’imputato un compenso superiore a quello previsto nella tariffa, ma, appunto, il cliente deve essere economicamente in grado di farlo. Potrà eventualmente beneficiare del gratuito patrocinio, ma in questo caso i compensi per i difensori sono ulteriormente ridotti, di un terzo.
Risultato: con la nuova tariffa i compensi per l’avvocato si sono ridotti e difendere adeguatamente i meno abbienti sarà sempre più difficile.
avv. Eugenio Losco avv. Mauro Straini
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