Scena classica di un film americano: il poliziotto fa l’arresto, serra le manette e, rivolgendosi al sospettato, dice: “Hai diritto di non parlare, hai diritto a chiamare un avvocato” e via così, con un lungo elenco di avvertimenti. Ora, qualcosa di molto simile al ‘Miranda warning’, arriva anche in Italia.
L’articolo 293 del codice di procedura penale, ritoccato dalla legge ‘svuota – carceri’ in vigore dal 16 agosto, stabilisce che le forze dell’ordine debbano consegnare un provvedimento scritto in cui informano l’indagato di una sfilza di suoi diritti: alla nomina di un legale, ad avere un interprete, ad avvalersi della facoltà di non rispondere, ad accedere agli atti su cui si fonda il provvedimento, ad informare le autorità consolari e i familiari, ad accedere all’assistenza medica d’urgenza, a essere interrogato da un magistrato nei giorni successivi all’arresto, a impugnare il provvedimento. Tutte informazioni che, se non fosse possibile fornire con un foglio scritto, devono essere date oralmente per poi essere comunque trascritte in un provvedimento da notificare al pm e al gip. Prima della riforma, l’articolo 293 era molto più striminzito e prevedeva solo l’obbligo per chi eseguiva l’ordinanza di comunicare al sospettato la facoltà di nominare un difensore di fiducia. (manuela d’alessandro)